Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/58: Proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo · 11 pagine

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4 Principali risultati

4.1 In generale

Oltre ai commenti sulla proroga della durata di validità (cfr. n. 4.2), vengono avanzate anche alcune preoccupazioni e richieste in merito a singole disposizioni materiali (cfr. nn. 4.3-4.7). Riguardano nello specifico le norme per garantire congrue capacità ricettive nei centri federali d’asilo (art. 2-3 ordinanza COVID-19 asilo), sullo svolgimento delle interrogazioni (art. 4-6 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo) nonché dei termini di ricorso (art. 10 ordinanza COVID-19 asilo).

I Cantoni GL e UR nonché ACES, AICA, asm, ASUSC, AUSL, CCPCS, CDI, CP e Flughafen Zürich AG hanno rinunciato espressamente a esprimersi.

4.2 Proroga della durata di validità

I Cantoni, i partiti (PSS, UDC), le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, UCS) e dell’economia (USAM) e le altre cerchie interessate (p.es. ASM, CDDGP, CDOS, CMPS) che hanno partecipato alla consultazione approvano, in linea di principio, la proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo (art. 12 cpv. 7 AP-ordinanza CO-VID-19 asilo). Ritengono che le misure previste dall’ordinanza contentano al settore dell’asilo di continuare a operare con la necessaria flessibilità e celerità nei settori dell’alloggio, dello svolgimento delle procedure e dei rimpatri. Dalle esperienze maturate sinora emergerebbe inoltre che le procedure possono essere svolte in maniera efficiente anche in circostanze giuridiche e fattuali modificate (a questo proposito p.es. ZG, ACS). Inoltre, a fronte dell’attuale situazione epidemiologica, sarebbe opportuno mantenere le misure nel settore dell’asilo per proteggere la salute di tutte le persone coinvolte nella procedura d’asilo (p.es. CDOS, GDS).

4.3 Garantire congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione

La normativa pertinente prevede una riduzione del termine di annuncio ai Cantoni e ai Comuni di ubicazione per l’utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari da sessanta a cinque giorni (art. 2 cpv. 2 ordinanza COVID-19 asilo). Alcuni partecipanti alla consultazione si sono pronunciati in merito a questa disposizione (p.es. FR, SZ, VD, UCS). Tra le proposte, per esempio, quella secondo cui le autorità cantonali interessate dovrebbero essere informate in anticipo, entro un termine ragionevole e prima di qualsiasi comunicazione esterna in merito all’utilizzo di infrastrutture ed edifici militari federali per l’alloggio di richiedenti l’asilo. (p.es. VD; analogamente anche un membro dell’ASM, UCS, cfr. art. 2 ordinanza COVID-19) e andrebbe fatto uso del termine minimo di annuncio di cinque giorni unicamente in caso d’emergenza (p.es. UCS). Inoltre, eventuali nuovi alloggi per richiedenti l’asilo dovrebbero essere aperti nei Cantoni che non hanno ancora un centro d’asilo federale (p.es. FR, VD, un membro dell’ASM). Alcuni partecipanti alla consultazione avrebbero inoltre gradito l’inclusione di un’estensione della durata di soggiorno massima nei centri federali d’asilo (p.es. SZ; analogamente CDOS). Ciò avrebbe facilitato il raggiungimento di uno degli obiettivi chiave del riassetto del settore dell’asilo, ossia evitare l’assegnazione di casi negativi o Dublino ai Cantoni.

La maggioranza accoglie con favore la disposizione secondo cui le infrastrutture militari possono essere riutilizzate per un periodo limitato senza interruzione di due anni e senza