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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Allegato 2 (Art. 11 cpv. 1, art. 10 cpv. 2)
Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici
1 Calcolo dei valori soglia secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2
1. La prova del rispetto dei valori soglia per il CO2 di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 si basa sul calcolo della quota fossile del fabbisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda secondo la Norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento» – Edizione 201673, moltiplicato per i fattori di emissione riferiti al potere calorifico secondo il numero 6 e diviso per i corrispondenti gradi di utilizzo del generatore di calore secondo il numero 7.
Procedura di calcolo:
E CO = E CO + E CO [kg CO /m2]
2 H+W 2 H 2 W2
E CO = Q /ƞ * EF [kg CO /m2]
2 H H H BS2
E CO = Q /ƞ * EF [kg CO /m2]
2 W W W BS2
Legenda:
E CO2 H+W: emissioni di CO2 dell’impianto di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda
E CO2 H: emissioni di CO2 dell’impianto di produzione di calore per il riscaldamento
E CO2 W: emissioni di CO2 dell’impianto di produzione di calore per l’acqua calda
QH: fabbisogno di energia termica secondo il capitolo 3 della norma SIA 380/1: 2016 [kWh/m2]
QW: fabbisogno di calore per l’acqua calda secondo l’allegato A tabella 27 della norma SIA 380/1: 2016 [kWh/m2]
ƞH: grado di utilizzo della produzione di energia termica [-]
ƞW: grado di utilizzo della produzione di acqua calda [-]
EFBS: fattore di emissione combustibile [kg CO2/kWh]
2. Per gli edifici con più impianti di produzione di calore a combustibili fossili, la prova del rispetto dei valori soglia per il CO2 di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 si riferisce alla quota fossile del generatore di calore da sostituire rispetto al fabbisogno totale di calore fossile per il riscaldamento e l’acqua calda.
3. La prova del rispetto dei valori soglia per il CO2 di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 può essere fornita anche mediante il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE), a condizione che tale certificato sia rilasciato in base al calcolo di cui al numero 1.
73 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 8 cpv. 1