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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 258 Restituzione del pagamento in eccesso della tassa sui biglietti aerei o
della tassa sull’aviazione generale
1L’impresa di trasporto aereo che constata che l’importo della tassa dovuta sui biglietti aerei indicato nella sua dichiarazione relativa alla tassa è troppo elevato può chiedere la restituzione del pagamento in eccesso della tassa se la dichiarazione errata relativa alla tassa è stata presentata entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione errata relativa alla tassa.
2L’impresa di trasporto aereo o, in sua rappresentanza, l’operatore di aeromobili che constata che l’importo della tassa dovuta sull’aviazione generale indicato nella sua dichiarazione relativa alla tassa è troppo elevato può chiedere la restituzione del pagamento in eccesso della tassa se la dichiarazione errata relativa alla tassa è stata presentata entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. La domanda di restituzione deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione errata relativa alla tassa.
3Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.
4In singoli casi l’UFAM può prevedere la restituzione anche dopo la scadenza del termine se il termine non è stato rispettato senza colpa propria.
Art. 259 Ridistribuzione
1La quota spettante alla popolazione comprende, fino alla fine del 2023, la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoversi 1 e 4 della legge sul CO del 23 dicembre 2011 nella sua versione del 1° gennaio 202072 non impiegate
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due anni prima. Questa quota sarà compensata entro il 2023 nell’ambito della ripartizione dei proventi due anni dopo.
2Fino alla fine del 2023, la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoversi 1 e 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima secondo il capoverso 1 sono dedotte dalla quota dei proventi della tassa sul CO2 spettante all’economia. Questa quota sarà compensata sempre nell’ambito della ripartizione dei proventi due anni dopo.
Art. 260 Soppressione del fondo per le tecnologie
1Il fondo per le tecnologie è soppresso il 1° gennaio 2022. I mezzi, i diritti e gli obblighi sono trasferiti al Fondo per il clima.
2Le fideiussioni concesse negli anni 2013-2020 possono essere riportate illimitatamente nel periodo successivo alla data di cui sopra.
3Il credito d’impegno attraverso cui sono gestite le fideiussioni stipulate è liquidato.
72 RU 2012 6989, RU 2017 6825, RU 2017 6839, RU 2019 4327