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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …

b. i verificatori valutano la nota di conferma in un processo osservabile; a questo scopo devono avvalersi di ausili tecnici indipendenti e isolati dal resto del sistema.

Art. 6 Validità delle note di conferma

Per la validità delle note di conferma di cui all’articolo 5 è determinante soltanto l’affidabilità:

a. della parte affidabile del sistema, per le note di conferma di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3;

b. della procedura di produzione e stampa del materiale di voto, per le note di conferma di cui all’articolo 5 capoverso 2;

c. dell’ausilio tecnico impiegato dai verificatori per la verifica, per le note di conferma di cui all’articolo 5 capoverso 3.

Art. 7 Tutela del segreto del voto ed esclusione di risultati parziali

anticipati

Per la tutela del segreto del voto e l’esclusione di risultati parziali anticipati all’interno dell’infrastruttura è determinante l’affidabilità sia della parte affidabile del sistema sia della procedura di produzione e stampa del materiale di voto.

Art. 8 Requisiti posti alla parte affidabile del sistema

1La parte affidabile del sistema comprende uno o più gruppi di componenti di controllo.

2Le note di conferma sono valide (art. 6) e il segreto del voto è tutelato (art. 7) anche qualora per ogni gruppo solo una delle componenti di controllo funzioni correttamente.

3L’affidabilità della parte affidabile del sistema è garantita grazie alla diversa configurazione delle componenti di controllo e all’indipendenza del loro esercizio e della loro sorveglianza.

Art. 9 Misure supplementari per ridurre i rischi

Qualora, nonostante le misure prese, i rischi non risultino sufficientemente bassi, occorre adottare misure supplementari per ridurli. Ciò vale in particolare anche quando tutti i requisiti dell’allegato sono già adempiuti.

Art. 10 Requisiti posti alla verifica

1Enti indipendenti verificano su incarico della Cancelleria federale:

a. il protocollo crittografico (n. 26.1 dell’allegato);

b. il software del sistema (n. 26.2 dell’allegato);

c. la sicurezza dell’infrastruttura e dell’esercizio (n. 26.3 dell’allegato);