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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …
c. assicurare la raggiungibilità e la funzionalità del voto elettronico;
d. proteggere le informazioni personali sugli aventi diritto di voto;
e. proteggere da manipolazioni le informazioni destinate agli aventi diritto di voto;
f. escludere l’utilizzo abusivo di riscontri sul comportamento di voto.
4Ogni rischio viene identificato e descritto chiaramente, mediante la documentazione relativa al sistema e al suo esercizio, per quanto concerne le seguenti caratteristiche:
a. gli obiettivi di sicurezza;
b. eventuali serie di dati connesse agli obiettivi di sicurezza;
c. le minacce;
d. i punti deboli.
Art. 5 Requisiti posti alla verificabilità completa
1È garantito che ogni manipolazione che causa una falsificazione del risultato possa essere constatata tutelando il segreto del voto (verificabilità completa). Tale garanzia è data se i requisiti posti alla verificabilità individuale e alla verificabilità universale sono adempiuti.
2Requisiti posti alla verificabilità individuale:
a. i votanti hanno la possibilità di constatare se il loro voto è stato manipolato sulla piattaforma utente o intercettato sulla via di trasmissione;
b. a tal fine i votanti ricevono una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema (art. 8) ha registrato il voto, così come essi lo hanno immesso nella piattaforma utente, quale voto espresso conformemente al sistema; tale nota conferma per ogni voto parziale la corretta registrazione;
c. dopo la chiusura del canale di voto elettronico gli aventi diritto di voto che non hanno votato elettronicamente possono richiedere, nei termini legali di ricorso, una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema non ha registrato alcun voto che sia stato espresso utilizzando i loro dati di autenticazione client.
3Requisiti posti alla verificabilità universale:
a. ai fini della verifica universale i verificatori ricevono una nota di conferma del corretto accertamento del risultato; la nota conferma che il risultato accertato considera i seguenti voti:
1. tutti i voti espressi conformemente al sistema e registrati dalla parte affidabile del sistema,
2. soltanto i voti espressi conformemente al sistema,
3. tutti i voti parziali secondo la nota di conferma generata nell’ambito della verifica individuale;