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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …
q. dato di autenticazione client: l’informazione messa a disposizione individualmente agli aventi diritto di voto e di cui questi hanno bisogno – eventualmente assieme ad altri dati di autenticazione client – per poter esprimere un voto, quale un PIN;
r. dato di autenticazione server: l’informazione necessaria – eventualmente assieme ad altri dati di autenticazione server – per autenticare il mittente di un voto, per mezzo di messaggi di autenticazione, come avente diritto di voto;
s. messaggi di autenticazione: le informazioni che una piattaforma utente trasmette al sistema online dopo l’immissione del dato di autenticazione client affinché il mittente di un voto venga autenticato dal sistema online come avente diritto di voto.
2Per il rimanente si applicano le definizioni del numero 1 dell’allegato.
Art. 3 Condizioni di base per la concessione del nulla osta per il voto
elettronico per ogni singolo scrutinio
Il nulla osta per il voto elettronico è concesso per ogni singolo scrutinio; devono essere adempiute le seguenti condizioni:
a. la strutturazione e l’esercizio del sistema garantiscono un voto elettronico verificabile, sicuro e affidabile;
b. il sistema è facile da utilizzare per gli aventi diritto di voto; per quanto possibile sono considerate le esigenze di tutti gli aventi diritto di voto;
c. il sistema e i processi operativi sono configurati e muniti di documentazione in modo tale che i processi tecnici e organizzativi possano essere verificati e compresi nei dettagli;
d. il pubblico ha accesso a informazioni adeguate ai destinatari in merito al funzionamento del sistema e ai processi operativi, e sono previsti incentivi per la partecipazione di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 Analisi dei rischi
1Il Cantone effettua un’analisi dei rischi con la quale dimostra, specificando le ragioni, che nel suo ambito di responsabilità i rischi di sicurezza sono sufficientemente bassi. A tal fine tiene conto anche del grado di fiducia nel voto elettronico e della sua accettazione da parte del pubblico.
2Il Cantone valuta se può analizzare da sé i rischi connessi ai compiti dei suoi fornitori di servizi e se sono necessarie analisi dei rischi separate da parte di questi ultimi. Se del caso, chiede loro di eseguire tali analisi dei rischi separate e di inviargliele.
3Le analisi dei rischi si riferiscono ai seguenti obiettivi di sicurezza:
a. garantire la correttezza del risultato;
b. tutelare il segreto del voto ed escludere la possibilità di stabilire in anticipo risultati parziali;