Progetto

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto

Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …

porti di dati sono disciplinate in modo dettagliato.

23. Assegnazione, amministrazione e revoca dei diritti di accesso e d’intervento

23.1 Occorre garantire che durante lo scrutinio ogni modifica successiva dei

diritti di accesso e d’intervento avvenga esclusivamente con il consenso dell’organo responsabile a livello cantonale.

23.2 L’accesso all’infrastruttura e al software e ogni intervento sugli stessi

sono disciplinati e documentati in dettaglio in base a un’analisi dei rischi. Nei settori ad alto rischio e per tutte le operazioni manuali relative alle urne elettroniche (p. es. apertura del canale di voto, chiusura del canale di voto, avvio dello spoglio) si applica il principio del doppio controllo.

Le operazioni manuali relative alle urne elettroniche (p. es. apertura del canale di voto, chiusura del canale di voto, avvio dello spoglio) sono autenticate in modo esplicito.

23.3 Occorre garantire che non si possano modificare senza autorizzazione

informazioni sul sito del voto elettronico né le pagine informative sul voto elettronico.

23.4 Durante lo scrutinio deve essere escluso qualsivoglia intervento sull’infra-

struttura che non riguardi il voto elettronico.

23.5 Si deve assicurare che nessuno degli elementi dei dati di autenticazione

client possa essere sistematicamente intercettato, modificato o deviato. Per l’autenticazione devono essere attuate misure e impiegate tecnologie che riducano sufficientemente al minimo il rischio di abuso sistematico da parte di terzi.

24. Sviluppo e manutenzione di sistemi d’informazione

24.1 Sviluppo

24.1.1 Viene definito un modello di ciclo di vita. Tale modello:

 viene utilizzato per lo sviluppo e la manutenzione del software;

 prevede i controlli necessari nello sviluppo e nella manutenzione del software;

 viene documentato.

24.1.2 Viene allestito un elenco degli strumenti di sviluppo utilizzati e delle

opzioni di configurazione selezionate per l’impiego dei singoli strumenti di sviluppo.

24.1.3 La documentazione degli strumenti di sviluppo comprende:

 una definizione di ciascuno strumento di sviluppo;

 una descrizione di tutte le convenzioni e direttive utilizzate nell’implementazione dello strumento di sviluppo;