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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 2 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva

1L’allontanamento non è deciso se il richiedente l’asilo:

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 52abisInformazione sulla procedura di ricorso presso l’Agenzia

dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen

(art. 102g cpv. 3 LAsi)

1Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, la consulenza informa i richiedenti l’asilo secondo l’articolo 102g LAsi in merito alle possibilità di presentare ricorso presso l’Agenzia dell’Unione europea responsabile per la sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.

2L’informazione comprende in particolare la procedura di ricorso presso l’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18962, così come l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea3.

RS ..........

1 RS 142.311

2Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre

2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE)

n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

3Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

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