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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 1 Disposizioni generali
(art. 71 LStrI)
1La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 19273 (espulsione giudiziaria).
2Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, la SEM può collaborare con l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia).
Art. 15b Competenze
1Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:
a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
RS ..........
1 RS 142.281
2 RS 311.0
3 RS 321.0
2020–......