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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 2 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali «%ASFF_YYYY_ID»

3I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.

Art. 52b cpv. 6, frase introduttiva

6Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

Art. 52bbisConsulenza e sostegno per la presentazione di un ricorso all’Agenzia

(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

1Se un richiedente l’asilo fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia, riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di un ricorso scritto secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18964.

2La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione del ricorso all’Agenzia.

Art. 52f rubrica e cpv. 2bis

Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

(art. 102l cpv 1, 1bise 3 LAsi)

2bisDopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per ricevere la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52bbis.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52abis cpv. 3.