Progetto
Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge sulla sicurezza delle informazioni
4 Con il consenso dei gestori interessati, può accedere alle loro informazioni e ai loro mezzi informatici al fine di analizzare un ciberincidente. Tale consenso può essere accordato indipendentemente da eventuali obblighi di tutela del segreto.
Titolo prima dell’art. 74a
Sezione 2: Obbligo di notifica di ciberattacchi a infrastrutture critiche
Art. 74a Obbligo di notifica
I gestori di infrastrutture critiche che scoprono eventuali ciberattacchi devono notificarli il prima possibile al NCSC affinché quest’ultimo riconosca tempestivamente i modelli di attacco, avverta i potenziali interessati e possa raccomandare loro opportune misure di prevenzione e difesa.
Art. 74b Settori
L’obbligo di notifica si applica:
a. alle scuole universitarie secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
b. alle autorità federali, cantonali o comunali nonché alle organizzazioni intercantonali, cantonali e intercomunali;
c. alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico nei settori della sicurezza e del salvataggio, dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico e dello smaltimento dei rifiuti;
d. alle imprese attive nel settore dell’approvvigionamento energetico secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 20166 sull’energia nonché nel commercio, nella misurazione e nella gestione dell’energia;
e. alle imprese che sottostanno alla legge dell’8 novembre 19347 sulle banche, alla legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori e alla legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
f. ai fornitori di piattaforme per il commercio elettronico, di servizi di cloud computing, di motori di ricerca e di altri servizi digitali nonché ai centri di registrazione di nomi di dominio e ai gestori di centri di calcolo, che in Svizzera:
1. sono utilizzati da un gran numero di utenti,
2. rivestono un’importanza notevole per l’economia digitale, o