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Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 10 pagine

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Legge sulla sicurezza delle informazioni

3. offrono servizi di sicurezza e fiduciari;

g. agli ospedali che figurano nell’elenco compilato dal Cantone di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge federale del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie;

h. ai laboratori medici che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 28 settembre 201211 sulle epidemie;

i. alle imprese che dispongono di un’autorizzazione secondo la legge del 15 dicembre 200012 sugli agenti terapeutici (LATer) per la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’importazione di medicamenti o che fabbricano o smerciano dispositivi medici di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LATer;

j. alle organizzazioni che forniscono prestazioni delle assicurazioni sociali volte a coprire le conseguenze di malattie, infortuni, incapacità al lavoro e al guadagno, vecchiaia, invalidità e grande invalidità;

k. ai fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l’articolo 3 lettera b LTC;

l. alla Società svizzera di radiotelevisione;

m. alle agenzie di stampa d’importanza nazionale;

n. ai fornitori di servizi postali registrati presso la Commissione delle poste secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 201013 sulle poste;

o. alle imprese di trasporto che sottostanno alla legge federale del 18 giugno 201014 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico;

p. alle imprese dell’aviazione civile che dispongono di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile;

q. alle imprese che trasportano merci sul Reno secondo la legge federale del 23 settembre 195315 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera nonché alle imprese che gestiscono l’iscrizione, il carico o lo scarico nei porti basilesi;

r. alle imprese che riforniscono la popolazione di beni indispensabili di uso quotidiano;

s. ai produttori di hardware e software i cui prodotti sono utilizzati da infrastrutture critiche, sempre che tali hardware o software abbiano accesso al sistema per la manutenzione remota o siano impiegati per uno dei seguenti scopi:

1. tecnica di comando e monitoraggio di sistemi;

2. esercizio di dispositivi medici e di impianti di telecomunicazione;

3. garanzia della sicurezza pubblica;

10RS 832.10

11 RS 818.101

12 RS 812.21

13 RS 783.0

14 RS 745.2

15 RS 747.30