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Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 10 pagine

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Legge sulla sicurezza delle informazioni

Art. 5 lett. d ed e

Ai sensi della presente legge s’intende per:

d. ciberincidente: un evento che si verifica nell’esercizio di mezzi informatici e che può compromettere la confidenzialità, l’integrità o l’accessibilità delle informazioni o la tracciabilità del loro trattamento;

e. ciberattacco: un ciberincidente provocato intenzionalmente da persone non autorizzate.

Titoli prima dell’art. 73a

Capitolo 5: Misure della Confederazione per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 73a Principio

Ai fini della protezione della Svizzera contro i ciber-rischi, il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) svolge in particolare i seguenti compiti:

a. sensibilizzare il pubblico sui ciber-rischi;

b. avvertire riguardo ai ciber-rischi e alle vulnerabilità nei mezzi informatici;

c. pubblicare informazioni sulla cibersicurezza e istruzioni per l’adozione di misure preventive e reattive contro i ciber-rischi;

d. elaborare analisi tecniche per valutare i ciber-rischi e difendersi da essi;

e. ricevere e trattare le notifiche di ciberincidenti e vulnerabilità nei mezzi informatici;

f. sostenere i gestori di infrastrutture critiche.

Art. 73b Trattamento delle notifiche di ciberincidenti e vulnerabilità

1 Se gli sono notificati ciberincidenti o vulnerabilità nei mezzi informatici, il NCSC analizza la loro rilevanza ai fini della protezione della Svizzera contro i ciber-rischi. Su richiesta della persona che presenta la notifica, il NCSC fornisce raccomandazioni su come procedere, sempre che a tal fine non siano necessari ulteriori analisi e chiarimenti.

2 Il NCSC può pubblicare o inoltrare alle autorità e alle organizzazioni interessate informazioni sui ciberincidenti, sempre che ciò serva a prevenire o a contrastare eventuali ciberattacchi. Tali informazioni possono contenere dati personali o dati di persone giuridiche, a condizione che si tratti di caratteristiche identificative ed elementi di indirizzo utilizzati abusivamente e la persona interessata vi acconsenta.