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Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 10 pagine

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Legge sulla sicurezza delle informazioni

Titolo prima dell’art. 75

Sezione 3: Protezione dei dati e scambio di informazioni

Art. 75 Trattamento di dati personali

1 Per l’adempimento dei propri compiti, il NCSC può trattare dati personali, ivi compresi elementi di indirizzo di cui all’articolo 3 lettera f LTC17 e i relativi dati personali degni di particolare protezione, che contengono informazioni su:

a. opinioni religiose, filosofiche o politiche; il trattamento è ammesso unicamente qualora sia necessario per la valutazione di minacce e pericoli concreti nell’ambito della cibersicurezza;

b. procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo o penale.

2 Può trattare i dati personali all’insaputa delle persone interessate, se altrimenti lo scopo del trattamento sarebbe compromesso o l’informazione della persona interessata comporterebbe un onere sproporzionato.

3In caso di indizi concreti di usurpazione d’identità o di utilizzazione non autorizzata di elementi di indirizzo, il NCSC informa le persone la cui identità è usurpata o i cui elementi di indirizzo sono utilizzati senza autorizzazione; sono fatti salvi gli articoli 18a capoverso 4 lettera b e 18b LPD18.

Art. 76 Cooperazione a livello nazionale

1 Il NCSC può comunicare dati personali ai gestori di infrastrutture critiche, sempre che ciò sia necessario per proteggere le infrastrutture critiche da ciber-rischi.

2 I gestori di infrastrutture critiche possono comunicare dati personali al NCSC, sempre che ciò sia necessario per proteggere le infrastrutture critiche da ciber-rischi.

3Il NCSC può comunicare ai fornitori di servizi di telecomunicazione elementi di indirizzo e i relativi dati personali, sempre che ciò sia necessario per proteggere le infrastrutture critiche da ciber-rischi.

4 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono comunicare al NCSC elementi di indirizzo e i relativi dati personali, sempre che ciò sia necessario per proteggere le infrastrutture critiche da ciber-rischi.

Art. 76a Sostegno alle autorità

1 Il NCSC sostiene il SIC nell’individuare tempestivamente e nello sventare minacce per la sicurezza interna o esterna, nel valutare la situazione di minaccia e nell’assicurare un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche conformemente all’articolo 6 capoversi 1 lettera a, 2 e 5 LAIn19 con valutazioni sul

17 RS 784.10

18 RS 235.1

19 RS 121