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Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 10 pagine
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Legge sulla sicurezza delle informazioni
numero, sul tipo e sulla portata dei ciberattacchi nonché con analisi tecniche dei ciberrischi.
2 Concede al SIC mediante procedura di richiamo l’accesso a informazioni che permettono di risalire all’identità e al modo di operare degli autori di ciberattacchi.
3Il NCSC concede alle autorità di perseguimento penale mediante procedura di richiamo l’accesso a informazioni che permettono di risalire all’identità e al modo di operare degli autori di ciberattacchi.
4 Può concedere ai servizi cantonali competenti per la cibersicurezza mediante procedura di richiamo l’accesso alle informazioni necessarie per proteggere le autorità cantonali e le infrastrutture critiche cantonali da ciber-rischi.
Art. 77 Cooperazione a livello internazionale
1 Il NCSC può scambiare informazioni con servizi esteri e internazionali competenti per la cibersicurezza se questi ultimi necessitano di tali dati per l’adempimento di compiti corrispondenti a quelli del NCSC. Se lo scambio di informazioni concerne anche dati personali di cui all’articolo 75 si applica l’articolo 6 LPD20.
2 Lo scambio di informazioni secondo il capoverso 1 è ammesso soltanto se i servizi esteri e internazionali garantiscono che i dati sono trattati esclusivamente per i fini previsti da tale disposizione.
3Se le informazioni sono necessarie per un procedimento legale all’estero, si applicano le disposizioni in materia di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria.
Art. 78
Abrogato
Art. 79 cpv. 1
1 Il NCSC conserva i dati personali soltanto fino a che sono utili per prevenire minacce o individuare incidenti, ma al massimo per cinque anni dall’ultimo utilizzo; per i dati personali degni di particolare protezione il termine è di due anni.
Art. 80
Abrogato
20 RS 235.1