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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 7 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) RU 2017

b. Gran Bretagna: 12,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

c. Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie o al massimo 30 euro;

d. Norvegia:

1. per preparati originali protetti da brevetto: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie;

2. per preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta: 8 per cento del prezzo di costo per le farmacie;

e. Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie o al massimo 167 corone svedesi.

2Se il titolare dell’omologazione per la Danimarca o la Gran Bretagna è in grado di dimostrare che la detrazione effettiva diverge dalla detrazione di cui al capoverso 1, si applica la detrazione effettiva. La detrazione dal prezzo di costo per le farmacie o dal prezzo di vendita al pubblico non può tuttavia essere inferiore ai seguenti valori:

a. Danimarca: per preparati originali protetti da brevetto 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie;

b. Gran Bretagna: 2 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

3 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65bquatercapoverso 2 OAMal:

a. sui preparati originali protetti da brevetto in Germania: 7 per cento, dedotta l’imposta sulla cifra d’affari;

b. sui generici e sui preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta: 16 per cento, dedotta l’imposta sulla cifra d’affari.

4 Se il titolare dell’omologazione è in grado di dimostrare che lo sconto effettivo dei fabbricanti diverge dallo sconto di cui al capoverso 2, si applica lo sconto effettivo dei fabbricanti.

Art. 34c cpv. 1

1 Il titolare dell’omologazione deve comunicare all’UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento. Allega una conferma del prezzo da parte del titolare dell’omologazione nello Stato di riferimento, da parte di un’autorità o di una federazione. L’UFSP definisce in istruzioni le fonti di informazione determinanti nel caso in cui il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo di vendita al pubblico non possano essere stabiliti inequivocabilmente oppure il titolare dell’omologazione si rifiuti di comunicare i prezzi all’UFSP.

Art. 34d cpv. 2 lett. c

2Sono esclusi dal riesame di cui al capoverso 1 i preparati originali che: