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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 7 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) RU 2017

OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un’aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

7 Il capoverso 1 non è applicabile se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente un preparato originale il cui principio attivo figura nell’elenco delle eccezioni alla sostituzione di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettera i OAMal.

8 Il medico o il chiropratico e il farmacista informano il paziente se l’elenco delle specialità contiene, oltre al preparato originale o al preparato di riferimento, almeno un generico o un medicamento biosimilare con la medesima composizione di principi attivi e se l’aliquota percentuale per il medicamento consegnato supera il 10 per cento.

9 Questo articolo si applica anche ai medicamenti rimunerati secondo le disposizioni di cui all’articolo 71a OAMal.

Articolo di partizione prima dell’articolo 38b

Sezione 5: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso

Art. 38b Beneficio terapeutico: aspetti generali

1 Il beneficio terapeutico di un medicamento è valutato dal medico di fiducia sulla base di studi clinici in rapporto alla terapia farmacologica standard attuale o, in assenza di una tale terapia, a un placebo.

2 La valutazione del beneficio deve essere svolta ricorrendo a un modello standardizzato. Per lo sviluppo di tale modello standardizzato i medici di fiducia devono coinvolgere esperti del campo.

3 Per medicamenti o indicazioni rimunerati di frequente, gli assicuratori possono effettuare e pubblicare congiuntamente una valutazione generale del beneficio.

4 In base all’entità del loro beneficio terapeutico supplementare, i medicamenti sono classificati nelle categorie di beneficio seguenti:

a. categoria di beneficio A: enorme beneficio terapeutico supplementare;

b. categoria di beneficio B: grande beneficio terapeutico supplementare;

c. categoria di beneficio C: grande beneficio terapeutico supplementare atteso;

d. categoria di beneficio D: moderato, scarso o nessun beneficio terapeutico supplementare.

5 Un grande beneficio terapeutico supplementare equivale a un maggior beneficio, dimostrato sulla base di endpoint clinicamente rilevanti, di almeno il 35 per cento rispetto alla terapia farmacologica standard o, in assenza di una tale terapia, a un placebo.

6 Il beneficio terapeutico supplementare dei medicamenti della categoria di beneficio C è considerato significativo se il grande beneficio terapeutico è dimostrato.

7 Il beneficio terapeutico supplementare dei medicamenti della categoria di beneficio D è considerato non significativo.