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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 7 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) RU 2017
8 Gli assicuratori possono pubblicare i risultati della valutazione generale del beneficio e l’ammontare della rimunerazione per il medicamento valutato e l’indicazione in questione. Devono garantire l’anonimato degli assicurati.
Art. 38c Beneficio terapeutico: valutazione nel singolo caso
Previa consultazione del medico di fiducia, gli assicuratori possono aumentare o ridurre la categoria di beneficio sulla base del contesto clinico nel singolo caso e dei dati concernenti quest’ultimo.
Art. 38d Sconto di prezzo su un medicamento ammesso nell’elenco delle
specialità e utilizzato per indicazioni diverse da quelle approvate nell’informazione professionale o previste nella limitazione
1 Rispetto al prezzo massimo iscritto nell’elenco delle specialità, per un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità e utilizzato per indicazioni diverse da quelle approvate nell’informazione professionale o previste nella limitazione deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
a. con una classificazione nella categoria di beneficio A: almeno il 40 per cento;
b. con una classificazione nella categoria di beneficio B: almeno il 50 per cento;
c. con una classificazione nella categoria di beneficio C: almeno il 60 per cento.
2 Nelle detrazioni sono da tenere in considerazione eventuali condizioni e oneri per il medicamento.
3 Dagli sconti di prezzo sono esclusi i generici e i medicamenti biosimilari che, dopo gli sconti, presentano prezzi più bassi rispetto ai prezzi massimi del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.
4 Non appena l’impiego avviene all’interno dell’informazione professionale approvata, 24 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic al prezzo rimunerato si applica ancora una volta una riduzione del tasso percentuale di cui al capoverso 1.
Art. 38e Sconto di prezzo su un medicamento omologato da Swissmedic non
ammesso nell’elenco delle specialità
1 Rispetto al prezzo determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65b capoverso 2 lettera a OAMal, su un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità deve essere applicato il seguente sconto di prezzo:
a. con una classificazione nella categoria di beneficio A: almeno il 40 per cento;
b. con una classificazione nella categoria di beneficio B: almeno il 50 per cento;
c. con una classificazione nella categoria di beneficio C: almeno il 60 per cento.