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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 7 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) RU 2017

c. sono stati ammessi temporaneamente nell’elenco delle specialità oppure sono rimunerati temporaneamente per almeno un’indicazione.

Art. 34g e 37

Abrogato

Art. 38 cpv. 3bis

3bis Per medicamenti con la medesima composizione di principi attivi, la parte propria alla distribuzione è calcolata ogni tre anni tenendo conto dei dosaggi e delle grandezze d’imballaggio sulla base del livello medio dei prezzi dei generici o dei medicamenti biosimilari all’ultimo riesame delle condizioni di ammissione. Il calcolo della parte propria alla distribuzione è disciplinato dai capoversi 1 e 2.

Art. 38a

1 Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del 10 per cento la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con la medesima composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale ammonta al 50 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia anche ai preparati di riferimento e ai medicamenti biosimilari purché il corrispondente medicamento biologico sia consegnato per la prima volta.

3 Per il calcolo della media del terzo meno caro è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che raggiunge la cifra d’affari più elevata per dosaggio di una forma di commercio di tutti i medicamenti con la medesima composizione di principi attivi figuranti nell’elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d’affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con la medesima composizione di principi attivi.

4La media del terzo meno caro è determinata il 1° dicembre oppure dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità.

5 Se il titolare dell’omologazione di un medicamento riduce il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna del terzo meno caro di tutti i medicamenti con la medesima composizione di principi attivi tanto da rendere applicabile un’aliquota percentuale del 10 per cento, lo stesso tasso di riduzione deve essere applicato a tutte le confezioni per dosaggio di una forma di commercio.

6 Se, dopo l’ammissione del primo generico o medicamento biosimilare con la medesima composizione di principi attivi, il titolare dell’omologazione riduce in un’unica volta per un preparato originale, un preparato di riferimento o un medicamento in comarketing il prezzo di fabbrica per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo di cui all’articolo 65c capoverso 2 o all’articolo 65cbiscapoverso 2