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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Sostituzione di un termine
In tutto l’atto normativo, fatta eccezione per gli articoli 32 capoverso 3 e 42 lettera b, il termine «l’Istituto» è stato sostituito con «Swissmedic» e sono state apportate le necessarie modifiche grammaticali.
Art. 28 cpv. 3bis, 4 e 5
3bis In relazione a una rimunerazione secondo gli articoli 71a–71c gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP:
a. la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi;
b. l’indicazione del medicamento;
c. il nome del medicamento;
d. il nome del titolare dell’omologazione;
e. la categoria di beneficio;
f. la decisione concernente la prestazione;
g. la data della decisione concernente la prestazione;
h. l’importo della rimunerazione in caso di decisione positiva.
RS ..........
1 RS 832.102
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