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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutto l’atto normativo, fatta eccezione per gli articoli 32 capoverso 3 e 42 lettera b, il termine «l’Istituto» è stato sostituito con «Swissmedic» e sono state apportate le necessarie modifiche grammaticali.

Art. 28 cpv. 3bis, 4 e 5

3bis In relazione a una rimunerazione secondo gli articoli 71a–71c gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP:

a. la data di ricezione della domanda di garanzia di assunzione dei costi;

b. l’indicazione del medicamento;

c. il nome del medicamento;

d. il nome del titolare dell’omologazione;

e. la categoria di beneficio;

f. la decisione concernente la prestazione;

g. la data della decisione concernente la prestazione;

h. l’importo della rimunerazione in caso di decisione positiva.

RS ..........

1 RS 832.102

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