Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 11 pagine

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4 Principali risultati

4.1 Procedura legislativa e clausola d’urgenza

Alcuni Cantoni (p.es. BE, BL) e alcuni membri dell’ASM chiedono una normativa generale per l’esecuzione di misure in ambito sanitario contestualmente all’esecuzione dell’allontanamento. Anche la CDDGP rileva che l’obbligo di sottoporsi a un test potrebbe essere utile in generale anche in vista di altre malattie contagiose che potrebbero insorgere in futuro. Il Cantone NE ritiene importante che il progetto entri rapidamente in vigore come proposto dal Consiglio federale. Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AsyLex, Giuristi democratici svizzeri [GDS]; per analogia anche, p.es., Ligue Suisse des Droits de l’Homme – Section de Genève [LSDH-GE], Osservatorio svizzero sul diritto d’asilo e degli stranieri [ODAS], Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l’asilo» [SCCA]) considerano tuttavia ingiustificati sia il termine di consultazione abbreviato sia la dichiarazione d’urgenza del progetto. I 50 casi di rifiuto del test COVID-19 menzionati nel rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto posto in consultazione non basterebbero, secondo questi partecipanti, a giustificare la dichiarazione d’urgenza. Inoltre non peserebbe una sufficiente minaccia su beni di polizia e la pandemia durerebbe già da oltre un anno.

4.2 Sufficienza della base giuridica e ingerenza nel diritto all’autodeterminazione

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, Amnesty International Svizzera [AICH], AsyLex, Centre social protestant Vaud [CSP-VD], Organizzazione Svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], SCCA; per analogia p.es. GDS, LSDH-GE, ODAS, Solidarité sans frontières [sosf]) considerano che l’articolo 72 AP-LStrI non è abbastanza chiaro e lascia aperte troppe questioni di rilievo. Secondo alcuni di questi partecipanti occorre definire chiaramente quali mezzi concreti possono essere impiegati per eseguire coattivamente il test (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR, sosf). Altri temono che questa base giuridica troppo indeterminata lasci un margine discrezionale troppo ampio alle autorità esecutive, le quali rischierebbero così di non applicare la norma in modo corretto (p.es. LSDH-GE, sosf).

Alcuni partecipanti (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR, SCCA) chiedono che venga meglio precisato se sia possibile esercitare coercizione già per quanto riguarda il trasporto nel luogo del test (anche GDS e, per analogia, CNPT), se sia previsto un monitoraggio (p.es. anche AsyLex), chi proceda al trasporto coattivo nel luogo del test (p.es. GDS) e quali siano le possibilità di ricorso (anche p.es. GDS e, per analogia, ACNUR). L’ASM rileva che non possono essere create nuove fasi procedurali impugnabili per quanto riguarda l’ordine di sottoporsi a un test. Alcuni partecipanti (p.es. AsyLex, ODAS) ritengono inoltre che la formulazione secondo cui durante l’esecuzione del test COVID-19 non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata (cfr. art. 72 cpv. 2 AP-LStrI AP-LStrI) non sia sufficientemente chiara. LSDH-GE auspica che i mezzi più lievi per garantire l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. art. 72 cpv. 1 AP-LStrI) siano definiti concretamente a livello di legge.

Il Centre social protestant de Genève [CSP-GE] rileva che la maggior parte degli Stati richiede un test COVID-19 soltanto a partire dai 12 anni di età. Sotto tale soglia, l’esercizio di qualsiasi coercizione per eseguire un test violerebbe la convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107; per analogia p.es. CNPT, CSP-VD).

L’ACNUR propone di adeguare l’articolo 72 capoverso 1 AP-LStrI in modo da codificare espressamente il principio della necessità dell’approvazione nonché della priorità