Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 11 pagine
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dell’attuazione volontaria dell’obbligo del test. Raccomanda inoltre di definire, nell’articolo 72 capoverso 2 AP-LStrI, l’obbligo di optare per il test COVID-19 meno invasivo. Infine, propone di indicare chiaramente, nella medesima disposizione, che l’esercizio di qualsiasi coercizione dev’essere di volta in volta proporzionato.
Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR e SCCA; per analogia p.es. anche ODAS) chiedono inoltre maggiori precisazioni per quanto riguarda i requisiti cui devono rispondere le persone appositamente formate che effettuano il test (cfr. art. 72 cpv. 3 AP-LStrI) e sollevano la questione di sapere se tale personale sia autorizzato a esercitare una coercizione (per analogia p.es. anche AsyLex, CNPT, CSP-GE, CSP-VD, GDS, LSDH-GE). La CNPT ritiene che soltanto del personale medico indipendente e specializzato (medici o personale curante) sia in grado di valutare se l’esecuzione di un test COVID-19 potrebbe mettere in pericolo la salute di una persona. In questo contesto, alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, per analogia p.es. anche AsyLex, CNPT, Croce Rossa Svizzera [CRS], GDS, ODAS) sostengono che l’esecuzione coattiva di un test COVID-19 debba essere considerata un’ingerenza nel diritto all’autodeterminaziuone, il quale costituisce un principio fondamentale dell’etica medica. L’esercizio di qualsiasi coercizione contro la volontà di un paziente capace di discernimento è per principio inammissibile e può essere tollerato soltanto in rari casi previsti dalla legge ove ciò sia necessario per tutelare il benessere generale. L’esecuzione di un test COVID-19 non serve a migliorare lo stato di salute della persona interessata. Da un punto di vista etico-medico, l’esecuzione coattiva del test è inammissibile. L’impossibilità di eseguire un allontanamento non basta a motivare una deroga a questo principio fondamentale. Per CSP-GE e CSP-VD c’è da chiedersi come sia possibile eseguire un test COVID-19 coattivo senza violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
4.3 Principio costituzionale di uguaglianza
Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PSS, per analogia, anche AICH, CRS, CSP-VD, ODAS, OSAR, SCCA) osservano che in Svizzera non è previsto un obbligo di sottoporsi al test COVID-19 in nessun altro settore. Ritengono sbagliato e incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza introdurre un tale obbligo solo per gli stranieri tenuti a lasciare il Paese.
4.4 Principio di proporzionalità
Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, PSS, Conferenza Svizzera dei delegati all’integrazione [CDI], CNPT, CRS, ODAS, SCCA, sosf, Unione sindacale svizzera [USS]) ritengono che l’esecuzione coattiva di un test COVID-19 costituisca un’ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale all’integrità fisica e alla libertà individuale. Alcuni (p.es. PSS) temono inoltre che sulla base della normativa proposta vengano introdotti anche altri obblighi in ambito medico nei confronti delle persone tenute a lasciare il nostro Paese, per esempio l’obbligo di farsi vaccinare contro il COVID-19.
Alcuni partecipanti alla consultazione (PES; per analogia anche, p.es. PSS, AICH, CRS, CSP-VD, GDS, ODAS, OSAR, SCCA) ritengono che in questo caso non siano soddisfatti i requisiti per limitare i diritti fondamentali conformemente all’articolo 36 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), infatti la disposizione proposta non è né necessaria né esigibile. Considerano che si dovrebbe ricorrere a mezzi più lievi (p.es. quarantena nello Stato di destinazione). Secondo l’ASM occorre vagliare caso per caso se per il rimpatrio bastino tipi di test meno incisivi oppure se il soggiorno delle persone che si trovano in carcerazione amministrativa sarebbe considerato da altri Stati o dalle compagnie aeree alla stregua di una quarantena. Alcuni Cantoni (p.es. GR) e l’ASM propongono che la vaccinazione o la prova di