Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 11 pagine

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sulla legge COVID-19 (art. 5 legge COVID-19). L’ordinanza COVID-19 asilo deroga in alcuni punti alla legge vigente sull’asilo del 26 giugno 1988 (LAsi; RS 142.31) e contiene, in particolare, disposizioni sullo svolgimento delle interrogazioni (artt. 4–6 ordinanza COVID-19 asilo), sulla garanzia di sufficienti capacità nei centri federali (artt. 2–3 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo). È entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020 e il 6 aprile 2020 e resta valida fino al 31 dicembre 2021.

A fronte degli sviluppi difficilmente prevedibili anche per quanto concerne le nuove mutazioni del virus e il crescente numero di contagi, la situazione del COVID-19 causa ancora serie difficoltà per il settore della migrazione. Ciò vale anche per l’esecuzione degli allontanamenti di persone obbligate a partire del settore degli stranieri e dell’asilo. Anche se la maggior parte delle frontiere sono di nuovo aperte, dopo la loro chiusura nella primavera del 2020,

l’esecuzione di una decisione di allontanamento nella pratica resta, in parte, molto difficile. La maggior parte degli Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono infatti un test COVID-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test COVID-19 negativo per il trasporto. Succede sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test COVID-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Dal 1° gennaio alla fine di giugno 2021 si sono registrati già solo tra le persone obbligate a partire nei centri federali d’asilo (CFA)2 89 casi di rifiuto di sottoporsi al test COVID-19, richiesto per la partenza. Alla fine di aprile del 2021 vi erano solamente 22 casi. Ad essi si aggiungono molti altri casi di rifiuto del test da parte di persone obbligate a partire rientranti nella competenza dei Cantoni.

In questo momento non ci sono basi legali sufficienti per eseguire test COVID-19 in via coatta. Alla luce dell’aggravarsi della situazione, con il presente progetto s’intende pertanto inserire una nuova disposizione nella LStrI in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test COVID-19, se ciò è necessario ai fini

dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione (cfr. art. 72 cpv. 1 AP-LStrI). Se le persone interessate non ossequiano tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione possono disporre che le stesse siano sottoposte a un test COVID-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con altri mezzi più lievi. Il trasporto fino al luogo di esecuzione del test è retto dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione del 20 marzo 2008 (LCoe; RS 364). Durante l’esecuzione del test COVID-19 le autorità competenti non possono inoltre esercitare alcuna coercizione se in questo modo può essere messa in pericolo la salute della persona interessata (art. 72 cpv. 2 AP-LStrI).

Il test COVID-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se questo può mettere in pericolo la salute della persona interessata (art. 72 cpv. 3 AP-LStrI). La norma proposta è strettamente legata alla situazione del COVID-19 e ha quindi una durata limitata, fino alla fine di dicembre del 2022. È prevedibile che gli Stati d’accoglienza e le imprese di trasporto richiedano ancora tali test per un periodo prolungato anche qualora l’epidemia di COVID-19 diminuisca.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Troverete in allegato un elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni invitate che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri inoltrati sono accessibili al pubblico.

2 Ossia casi per i quali l’alloggio compete alla Confederazione.