Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 14 pagine

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N. di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

1 Situazione iniziale

I regolamenti (UE) 2019/8171 e (UE) 2019/8182 concernenti l’istituzione dell’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori frontiere, migrazione e polizia sono stati approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il 20 maggio 2019 e notificati alla Svizzera il 21 maggio 2019 quali sviluppi dell’acquis di Schengen. La trasposizione di entrambi i regolamenti UE IOP ha richiesto adeguamenti a livello di legge nelle normative seguenti: legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), legge sulla responsabilità (LResp) e legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)3.

Alcune disposizioni dei regolamenti UE IOP necessitano inoltre di essere concretizzate a livello di ordinanza. Occorre per altro trasporre gli atti giuridici terziari finora notificati alla Svizzera (atti normativi di attuazione) in materia di interoperabilità. Da qui discende la necessità di creare una nuova ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino (O-IOSD). L’O-IOSD è stata oggetto di una procedura di consultazione svoltasi tra il 17 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022.

2 Elenco dei partecipanti alla consultazione

In allegato figura un elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri, compresi quelli di privati, sono accessibili al pubblico.

3 Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati

3.1 Osservazioni preliminari

Il rapporto sui risultati illustra quali nuove disposizioni sono state accolte positivamente o negativamente dai partecipanti alla consultazione e se vi sono proposte di modifica. Si parte dal presupposto che i partecipanti che accolgono il progetto in linea di massima accettino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente rifiutate. Per i partecipanti che respingono il progetto, si suppone che in linea di massima rifiutino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente accolte.

1 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2223, GU L 448 del 15.12.2021, pag. 7.

2 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2223, GU L 448 del 15.12.2021, pag. 7.

3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2021 674