Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

due regolamenti sull’interoperabilità. I due regolamenti modificativi ETIAS disciplinano i diritti di accesso dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS (di seguito NES) ai dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE (EES, VIS, SIS) ai fini dell’ETIAS. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra il sistema di ingressi/uscite EES e l’ETIAS. Al fine di agevolare il confronto tra l’ETIAS e gli altri sistemi, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d’informazione UE. Le modifiche nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen.

L’utilizzo più efficiente delle informazioni disponibili aumenterà il livello di interoperabilità tra l’ETIAS e gli altri sistemi d’informazione dell’UE e migliorerà la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen nonché la gestione della migrazione.

Oltre ai diritti di accesso della NES ai sistemi d’informazione UE e a quelli nazionali vi è un ulteriore fabbisogno di attuazione. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori elementi; ad esempio il campo di applicazione del regolamento ETIAS deve essere esteso a tutti i cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Inoltre devono essere disciplinati i diritti di accesso della NES ai sistemi nazionali quali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e al Registro nazionale di polizia ai fini della verifica delle autorizzazioni di viaggio ETIAS che rientrano nell’ambito di competenza della Svizzera e dell’elaborazione dell’elenco di controllo ETIAS. È necessario altresì creare un sistema nazionale ETIAS che supporti l’unità nazionale ETIAS (NES) nell’elaborazione manuale delle domande ETIAS e che servirà anche per la gestione dell’elenco di controllo. Infine, il Tribunale amministrativo federale (TAF) metterà a disposizione una piattaforma di trasmissione per la procedura di ricorso ETIAS che garantirà un suo rapido completamento e una comunicazione il più semplice e celere possibile da un punto di vista tecnico, attraverso messaggi standard, tra il TAF, i ricorrenti e l’autorità inferiore. Infine vengono adeguate le disposizioni procedurali nella procedura di ricorso ETIAS.

La trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e le altre attuazioni pratiche comportano degli adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sul Tribunale amministrativo federale, della legge sul casellario giudiziale, del codice penale e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.

La trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti modificativi ETIAS comporta un onere finanziario per l’Amministrazione federale. I costi sono già stati presentati nel dettaglio nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen). Ulteriori costi saranno connessi unicamente alla creazione di una piattaforma attraverso la quale il Tribunale amministrativo federale comunicherà con i ricorrenti