Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/85: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione revisione LStrI – ammissione agevolata di stranieri con un diploma svizzero
1 Situazione iniziale
La mozione 17.3067 Dobler «Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese», del 7 marzo 2017, è stata approvata il 20 settembre 2018 dal Consiglio nazionale e il 19 marzo 2019 dal Consiglio degli Stati. Attraverso una modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), la mozione incarica il Consiglio federale di creare le condizioni necessarie affinché gli stranieri che conseguono un master o un dottorato nelle università cantonali e nei politecnici federali in settori con una comprovata penuria di specialisti possano restare in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in maniera semplice e poco burocratica. L'obiettivo va raggiunto derogando ai contingenti annuali di permessi di dimora rilasciati ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa.
Per ragioni sistematiche non è opportuno disciplinare la deroga ai contingenti annuali mediante la modifica dell’OASA proposta nel quadro della mozione. Nell’OASA vigente, il Consiglio federale esclude dai contingenti unicamente determinati soggiorni di breve durata con attività lucrativa. Tutte le altre deroghe alle condizioni d’ammissione per determinati gruppi di persone sono rette in modo definitivo dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Questo principio dev’essere mantenuto. Il progetto sottoposto a consultazione propone un’integrazione dell’articolo 30 della LStrI. La deroga ai contingenti, nel quadro dell’ammissione al mercato del lavoro, per gli stranieri con un diploma universitario va applicata solo se l’attività lucrativa da esercitare riveste un alto interesse scientifico o economico. Se questa condizione è adempiuta, già secondo il diritto vigente agli stranieri con un diploma universitario svizzero non si applica la priorità dei lavoratori indigeni.
2 Procedura di consultazione
Il 27 ottobre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di consultare, entro il 10 febbraio 2022, i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate.
Hanno preso posizione 25 Cantoni, 5 partiti, il Tribunale amministrativo federale, 6 associazioni mantello nazionali e 32 cerchie interessate. Complessivamente sono pervenuti 69 pareri. 5 partecipanti alla consultazione (TF, GR, Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Associazione dei Comuni Svizzeri, Associazione svizzera dei magistrati) hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi.
Il seguente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali.1
1 Disponibili all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP > Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: ammissione agevolata di stranieri con un diploma universitario svizzero