Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/89: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per semplificare l’introduzione di zone 30 e car pooling · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

1.1. Zone 30

Nel 2001 il Popolo svizzero ha respinto l’introduzione di un limite generale di velocità di 30 km/h nei centri abitati (iniziativa popolare 00.034 «Strade per tutti»). Il Consiglio federale ha in seguito allentato i requisiti per disporre zone d’incontro e zone con limite massimo di 30 km/h e, con una conseguente ampia diffusione di queste ultime nei quartieri residenziali.

Sempre più spesso si chiede di facilitare ulteriormente l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h nei centri abitati, ritenendo che in tal modo si possano migliorare sicurezza stradale, protezione acustica e qualità della vita nelle aree residenziali. La richiesta era già stata espressa in interventi parlamentari del 20131 e del 20202, in risposta ai quali il Consiglio federale aveva prospettato di voler semplificare l’introduzione delle zone 30 sulle strade a carattere residenziale nell’ambito di una futura revisione. Non vede tuttavia la necessità di derogare alle attuali norme di riduzione della velocità sulla rete sovraordinata.

La richiesta di semplificare i requisiti in oggetto è appoggiata anche da organizzazioni attive nel campo della sicurezza stradale, come espresso in diversi pareri nell’ambito della consultazione relativa alla revisione parziale della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale (LCStr) e di otto ordinanze4. L’Ufficio prevenzione infortuni (upi) sottolinea l’elevato potenziale delle zone 30 in riferimento alla sicurezza stradale5. Stando alle sue rilevazioni statistiche, una riduzione del limite di velocità da 50 a 30 km/h comporterebbe, in condizioni reali, una diminuzione media di almeno un terzo di tutti gli incidenti gravi.

1.2. Car pooling

Per ridurre il congestionamento stradale e l’inquinamento ambientale è auspicabile ricorrere al car pooling (condivisione di tragitti), che può essere incentivato concedendo diritti speciali a chi lo utilizza. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha pertanto autorizzato i Cantoni di Ginevra e Ticino a impiegare a titolo sperimentale una segnaletica specifica che permetta ai veicoli occupati da più persone di utilizzare corsie vietate al resto della circolazione. Entrambi i Cantoni hanno applicato la segnaletica in corrispondenza di valichi di frontiera interessati da traffico intenso e aventi più corsie per senso di marcia. Una corsia è stata riservata ai veicoli con più occupanti, fissati a un minimo di due a Ginevra e tre in Ticino. Il provvedimento, destinato principalmente al traffico pendolare transfrontaliero, alla frontiera ginevrina è stato applicato anche sul lato francese per l’ingresso in Svizzera, mentre non è stato adottato sul lato italiano del confine ticinese.

Gli effetti degli esperimenti non sono chiari, in quanto i risultati finora ottenuti sono stati influenzati dai cambiamenti nella mobilità connessi alle misure Covid 19. Ciononostante, entrambi i Cantoni considerano positive le esperienze maturate e chiedono di integrare la segnaletica per il car pooling nel diritto federale. Nel quadro della presente revisione si dà seguito a questa richiesta, trattandosi di un provvedimento con potenziale crescente che rientra tra gli ampi sforzi a favore di trasporti sicuri e sostenibili.

2. La normativa proposta e relativa motivazione

2.1. Zone 30

A parte alcune restrizioni sulle strade di grande transito, regolamentazioni e limitazioni del traffico (ad es. divieti di transito) possono in linea di massima essere disposte per qualsiasi motivo legato alle condizioni locali, sempre nel rispetto del principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 4 LCStr). Questo principio non si applica ai limiti di velocità. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata dall’autorità competente su determinati tratti solo sulla base di una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr). Nell’ordinanza del 5 settembre 19796 sulla segnaletica stradale (OSStr) il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali della perizia e stabilisce in particolare i motivi per l’abbassamento dei limiti (art. 108 cpv. 1 e 2 OSStr). I dettagli per la disposizione di zone 30 e i requisiti specifici della relativa perizia sono disciplinati nell’ordinanza del DATEC del 28 settembre 20017 concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro.

1Mozione Masshardt 13.4098 Introduzione facilitata di zone 30 per una maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita.

2Interpellanza Schlatter 20.3047 Zone 30. Punto della situazione e sgravio dei Comuni da costi e burocrazia; mozione Schlatter 20.4134 Zone 30.

Inutile burocrazia per i Comuni..

3 RS 741.01

4Fedlex.ch  Procedure di consultazione  Procedure di consultazione concluse  2020  Procedura di consultazione 2020/43

5www.bfu.ch Politica Prese di posizione Strada e traffico Zone 30 per aumentare la sicurezza stradale

6 RS 741.21

7 RS 741.213.3