Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/89: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per semplificare l’introduzione di zone 30 e car pooling · 5 pagine
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Art. 2a cpv. 5 e 6
In questi due capoversi il nuovo concetto «a traffico prevalentemente motorizzato» è usato per chiarire su quali strade è possibile disporre zone 30 in base alle nuove condizioni agevolate.
Il capoverso 5 non presuppone più strade «con carattere per quanto possibile omogeneo» per la disposizione di zone 30. Questa restrizione è stata finora applicata solo in misura limitata e non soddisfa più le esigenze odierne di zone più estese.
È abrogata anche la restrizione di cui al capoverso 6, secondo la quale tratti di strade principali possono essere inclusi in una zona 30 solo eccezionalmente in caso di particolari condizioni locali (p. es. centro urbano o città vecchia). Un tratto con limite di velocità di 30 km/h su una strada a prevalenza motorizzata potrà essere regolarmente incluso in una zona 30 adiacente, in quanto non ha senso indicare contemporaneamente il passaggio tra le due zone con i segnali «Fine della zona 30» e «Zona 30» e viceversa. Come finora, tuttavia, l’inclusione è limitata unicamente alla segnaletica, si continua a tenere conto delle diverse funzioni stradali e le norme dell’ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro non si applicano al tratto stradale a traffico prevalentemente motorizzato.
L’articolo 108 sarà integrato con un nuovo capoverso, che però si riferisce solo alle strade destinate principalmente al traffico motorizzato. Pertanto nell’articolo 2a capoverso 6 si precisa che il richiamo all’articolo 108 si riferisce solo ai capoversi 1, 2 e 4 e non al nuovo paragrafo 4bis.
Art. 65 cpv. 15
La cifra sul pittogramma «Car pooling» ( ) indica il numero minimo di persone che devono trovarsi a bordo del veicolo. Per i passeggeri non sono previsti requisiti specifici: potrà beneficiare della misura anche un genitore che viaggia con i propri figli.
È di competenza delle autorità che dispongono la segnaletica determinare il numero minimo di persone per veicolo. Le infrazioni potranno essere sanzionate come violazioni dei divieti di circolazione o del segnale «Carreggiata riservata ai bus» secondo le fattispecie vigenti ai sensi dell’ordinanza del 16 gennaio 20199 concernente le multe disciplinari.
Art. 65 cpv. 16
Il simbolo «Car pooling» potrà figurare anche su cartelli complementari associati a segnali di sosta, indicando il numero minimo di persone che devono trovarsi nel veicolo all’arrivo e alla partenza. La precisazione è dovuta soprattutto a motivi di controllo: nei casi in cui il gruppo di car pooling non rimanga al completo fino alla sosta del veicolo, né si formi nell’area di parcheggio per il rientro, non si potrà beneficiare di questa possibilità.
Art. 79 cpv. 4 lett. e
I parcheggi riservati al car pooling potranno essere segnalati anche solo mediante il relativo pittogramma tracciato a terra.
Art. 108 cpv. 4bis
Questa disposizione disciplina i requisiti per la creazione di zone 30 su strade non destinate principalmente al traffico motorizzato. In particolare, si applicano i principi generali delle regolamentazioni e limitazioni del traffico, per cui tali zone sono realizzabili per qualsiasi motivo dipendente dalle specificità locali, come sancito nell’articolo 3 capoverso 4 LCStr. Nel valutare la necessità della misura, l’autorità ha un ampio margine di discrezione e non è necessaria una perizia.
La nuova regolamentazione si applica anche alle zone d’incontro. Il loro trattamento paritario rispetto alle altre regolamentazioni e restrizioni del traffico è indicato perché tali zone non comportano solo la riduzione del limite di velocità, ma essenzialmente anche una modifica del diritto di precedenza.
3.2. Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro
Art. 3