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Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 5 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione «%ASFF_YYYY_ID»

c. un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a; le economie domestiche hanno diritto a due iscrizioni

d. il servizio di accesso a Internet con una delle seguenti velocità di trasmissione garantite:

1. 10 Mbit/s per il download e 1 Mbit/s per l’upload,

2. 80 Mbit/s per il download e 8 Mbit/s per l’upload;

Art. 16 Collegamento

1I servizi di cui all’articolo 15 capoverso 1 vanno forniti mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o commerciali del cliente. Il concessionario del servizio universale determina quale soluzione tecnologica utiliz- zare.

2L’UFCOM determina le specifiche per il punto terminale di rete sulla base di norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 18 Durata minima del contratto e partecipazione ai costi

1Il concessionario del servizio universale può rifiutare l’allestimento o l’adattamento di un collegamento per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 15 capoverso 1 se il cliente non accetta la durata minima del contratto stabilita dal concessionario. Il con- tratto termina al più tardi alla scadenza della concessione del servizio universale.

2Se l’allestimento o l’adattamento di un collegamento per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 15 capoverso 1 genera costi superiori a 12 700 franchi, il concessiona- rio del servizio universale può rifiutare l’allestimento o l’adattamento qualora il cliente non voglia assumere la parte dei costi che eccede tale importo.

3Se il cliente contribuisce ad assumere i costi, il concessionario del servizio universale non può prescrivere una durata minima del contratto.

Art. 19 Riduzione della portata della prestazione

1Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il servizio di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali il concessionario del servizio universale può ridurre la portata della prestazione di tale servizio.

2In caso di partecipazione finanziaria del cliente secondo l’articolo 18 capoverso 2, la portata della prestazione non può essere ridotta.

3Il concessionario del servizio universale è tenuto a presentare ogni anno all’UFCOM un rapporto sui casi eccezionali di cui al capoverso 1 e in particolare sui seguenti dati:

a. il numero di casi in cui sono state ridotte le prestazioni e si è rinunciato a fornire il servizio;

b. il motivo che ha condotto alla riduzione delle prestazioni o alla rinuncia a fornire il servizio;