Progetto

Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione «%ASFF_YYYY_ID»

c. il luogo toccato dalla riduzione delle prestazioni o dalla rinuncia a fornire il servizio;

d. la portata della riduzione delle prestazioni.

4L’UFCOM può pubblicare in forma anonima i dati di cui al capoverso 3.

Art. 20 Idoneità e modalità di messa a disposizione

1Il concessionario del servizio universale dispone di un termine di 45 giorni a decor- rere dal ricevimento della domanda per determinare se deve fornire il collegamento ai sensi dell’articolo 16. Esamina, se necessario, l’esistenza di un collegamento gestito da un altro fornitore e, all’occorrenza, verifica se tale fornitore possa mettere a dispo- sizione un’offerta paragonabile ai sensi dell’articolo 14b. Il fornitore sollecitato è te- nuto a rispondere alla domanda del concessionario entro 15 giorni.

2Se l’allestimento o l’adattamento del collegamento ai sensi dell’articolo 16 genera costi superiori a quelli menzionati all’articolo 18 capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire gratuitamente un preventivo alla persona interessata entro 90 giorni dopo aver ricevuto le informazioni richieste; la tecnologia utilizzata deve essere precisata.

3Una volta firmato il contratto, il concessionario del servizio universale avrà 12 mesi per mettere a disposizione il servizio. Se non sarà necessario alcun lavoro di genio civile, il termine è di 6 mesi.

4In caso di disaccordo in merito all’importo dei costi in eccesso, l’UFCOM può av- valersi della collaborazione di un perito indipendente, a spese della persona interes- sata, per procedere alla verifica. In caso di abuso manifesto da parte del concessiona- rio, le spese della perizia sono a suo carico.

Art. 21 Qualità del servizio universale

1Il concessionario del servizio universale valuta la qualità delle prestazioni del servi- zio universale in base all’articolo 14a e redige ogni anno un rapporto all’attenzione dell’UFCOM. I criteri di qualità sono i seguenti:

a. per i collegamenti:

1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,

2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,

3. la durata delle riparazioni,

4 l’esattezza della fatturazione;

b. per il servizio telefonico pubblico:

1. la disponibilità del servizio,

2. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,

3. la qualità della trasmissione vocale,

4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,

5. l’esattezza della fatturazione;