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Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 5 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione «%ASFF_YYYY_ID»

c. per l’accesso a Internet:

1. la disponibilità del servizio,

2. la velocità di trasmissione dei dati,

3. il termine per la trasmissione dei dati,

4. la qualità della trasmissione dei dati,

5. l’esattezza della fatturazione;

d. per i servizi destinati ai disabili:

1. i tempi di reazione,

2. l’esattezza della fatturazione.

2L’UFCOM disciplina i dettagli tecnici e definisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell’evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.

3Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’UFCOM l’accesso agli impianti di misurazione e ai dati grezzi dei risultati delle misurazioni affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.

4Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

Art. 22 Limiti massimi di prezzo

1Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):

a. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), incluso il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;

b. servizio di accesso a Internet:

1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese;

2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60,35 franchi al mese;

c. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a In- ternet:

1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese;

2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese;

d. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–c: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto o se il cliente chiede di passare a un’al- tra delle prestazioni summenzionate;