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Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 5 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione «%ASFF_YYYY_ID»
c. per l’accesso a Internet:
1. la disponibilità del servizio,
2. la velocità di trasmissione dei dati,
3. il termine per la trasmissione dei dati,
4. la qualità della trasmissione dei dati,
5. l’esattezza della fatturazione;
d. per i servizi destinati ai disabili:
1. i tempi di reazione,
2. l’esattezza della fatturazione.
2L’UFCOM disciplina i dettagli tecnici e definisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell’evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.
3Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’UFCOM l’accesso agli impianti di misurazione e ai dati grezzi dei risultati delle misurazioni affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.
4Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.
Art. 22 Limiti massimi di prezzo
1Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):
a. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), incluso il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;
b. servizio di accesso a Internet:
1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese;
2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60,35 franchi al mese;
c. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a In- ternet:
1. che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese;
2. che garantisca una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese;
d. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–c: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto o se il cliente chiede di passare a un’al- tra delle prestazioni summenzionate;