Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 12 pagine
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4 Risultati della consultazione
4.1 Sintesi
Gran parte dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore l’inserimento nella legge della gratuità della donazione (art. 33a), del divieto di discriminazione (art. 36 cpv. 2bis) come pure della concessione di aiuti finanziari per promuovere la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili (art. 41a). 12 dei 22 Cantoni nonché la CDS sostengono l’intero progetto in consultazione e non avanzano alcuna richiesta di modifica. Alcuni Cantoni auspicano tuttavia degli adeguamenti, in particolare quanto alla possibilità di una deroga al principio di gratuità per determinate situazioni e alla presa in considerazione del comportamento individuale a rischio tra i motivi di esclusione dalla donazione di sangue, mentre altri non ritengono affatto necessari certi adeguamenti a livello di LATer. 3 dei 6 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale (Alleanza del Centro, pvl, PSS) accolgono con favore i disegni di legge e non formulano alcuna richiesta di modifica specifica. PLR e UDC nutrono invece qualche riserva sul presente disegno di legge. Sono in particolare del parere che gli aiuti finanziari vadano utilizzati come ultima ratio, per un periodo di tempo limitato e con misura. I VERDI desiderano altri adeguamenti in merito all’impiego e alla destinazione degli aiuti finanziari. Unica partecipante tra le associazioni mantello dell’economia, l‘USS appoggia senza riserve le modifiche della LA-Ter proposte. Le organizzazioni trasfusionali ritengono invece imperativo fare alcune precisazioni nella legge quanto soprattutto all’esclusione di gruppi sanguigni rari dal principio di gratuità, all’ammissibilità a determinate condizioni della disparità di trattamento per quanto concerne il divieto di discriminazione e a un rafforzamento dei vincoli per la promozione mediante aiuti finanziari. L’associazione degli ospedali svizzeri H+ come pure unimedsuisse plaudono agli sforzi fatti dalla Commissione per garantire la gratuità e la sicurezza del finanziamento del servizio di donazione del sangue sancendone i principi a livello legislativo. Riguardo ai motivi di esclusione dalla donazione auspicano tuttavia una formulazione più generale del divieto di discriminazione, ulteriori misure per assicurare al lungo termine l’approvvigionamento di sangue e dei suoi derivati labili e una politica dei prezzi appropriata e trasparente da parte dei beneficiari degli aiuti finanziari. Il consorzio ospedaliero HUG Genève suggerisce nello specifico di introdurre deroghe al principio di gratuità per determinate situazioni. Le associazioni delle industrie farmaceutiche rappresentate da vips sottolineano quanto cruciale sia per l’approvvigionamento di medicamenti salvavita in Svizzera che il principio di gratuità non tocchi l’importazione di sangue e di emoderivati labili destinati alla fabbricazione di agenti terapeutici. Le organizzazioni Pink Cross, fels e network gay leadership si focalizzano nei loro pareri sul divieto di discriminazione e chiedono una formulazione che escluda sostanzialmente il criterio del sesso e si basi invece sul comportamento individuale a rischio. HelvEthica propone infine di inserire nel disegno di legge diversi nuovi articoli relativi ai criteri di esclusione e all’autotrasfusione.
4.2 Osservazioni generali
Cantoni: buona parte dei Cantoni (AI, AR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, VS, ZG), inclusa la CDS, sostiene il progetto in consultazione e non avanza alcuna richiesta di modifica. GE accoglie favorevolmente i disegni di legge e li appoggia (per ulteriori osservazioni si veda punto 4.3.3.4). ZH sostiene di principio il disegno di modifica della LATer pur non dicendosi d’accordo con tutti i punti
dell’iniziativa parlamentare (per ulteriori commenti si vedano punti 4.3.1.1 – 4.3.3.4). AG, BE, BL, BS, SG, TG e VD accolgono con sostanziale favore la revisione di legge, anche se con qualche precisazione o commento aggiuntivo (si vedano punti 4.3.1.2 – 4.3.4). TI prende atto del disegno di modifica della legge federale sugli agenti terapeutici proposta dalla Commissione e formula alcuni commenti al riguardo (si vedano punti 4.3.1.3 – 4.3.2.1).