Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 12 pagine

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4.3.2 Discriminazione (art. 36 cpv. 2bis)

4.3.2.1 Comportamento individuale a rischio quale fattore decisivo

Cantoni: BS afferma che i criteri di esclusione oggi vigenti per i donatori sono disciplinati, come nella LATer o nell’OAMed, per proteggere la salute dei donatori e dei pazienti, e sono incentrati sul comportamento a rischio e non sull’orientamento sessuale dei potenziali donatori. SG suggerisce di modificare l’articolo 36 capoverso 2bis, aggiungendo che i criteri di esclusione devono poggiare su una valutazione del rischio scientificamente fondata ed essere sottoposti a una ri-valutazione continua. Riguardo al divieto di discriminazione dei donatori, TI non ritiene necessario precisare che ciò valga solo per l’orientamento sessuale. Questo perché l’esclusione degli omosessuali maschi che hanno rapporti con altri maschi non è determinata dall’orientamento sessuale, bensì dal fatto che questi rapporti sessuali costituiscono un comportamento a rischio quanto all’HIV. VD è del parere che nel commento all’articolo 36 capoverso. 2bis a pagina 19 del rapporto esplicativo permanga una larvata forma di discriminazione o almeno di sospetto nei confronti di una categoria di persone, in questo caso gli MSM, allorché è il comportamento a rischio ad essere problematico, indipendentemente dal sesso e

dall’orientamento sessuale. Il Consiglio di Stato vodese ritiene dunque che il rapporto esplicativo vada adeguato in modo da chiarire la portata del nuovo articolo 36 capoverso 2bis muovendo verso una soppressione dei termini di esclusione specifici per gli MSM e un approccio che tenga conto in maniera uniforme delle persone che hanno una relazione sessuale esclusiva da un determinato periodo di tempo minimo, come è il caso ad esempio in Germania o in Gran Bretagna.

Partiti: per il pvl, è il comportamento a rischio dell’individuo e non l’orientamento sessuale a dover essere determinante ai fini dell’autorizzazione alla donazione. I VERDI danno particolare valore all’esplicita iscrizione del divieto di discriminazione nell’articolo 36 capoverso 2bis LATer. È del resto chiaro per loro che la valutazione del rischio di trasmissione di un’infezione attraverso il sangue debba avvenire individualmente e indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale in quanto un approvvigionamento di sangue sicuro non è garantito attraverso deroghe generiche e discriminatorie, ma attraverso valutazioni del rischio individuali e test svolti accuratamente . Secondo Alleanza del Centro,

bisognerebbe di principio prevedere norme che valutino il comportamento sessuale a rischio indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale.

Altre cerchie interessate: secondo H+, è il comportamento a rischio del donatore e non il suo orientamento sessuale a rappresentare un criterio di esclusione. Propone pertanto di formulare l’articolo 36 capoverso 2bis in maniera più generale, senza precisare il motivo della discriminazione. Anche unimedsuisse è favorevole a una formulazione più generale dell’articolo 36 capoverso 2bis visto che sono possibili altre discriminazioni a parte quella per l’orientamento sessuale. Puntualizza inoltre che il comportamento a rischio deve poter continuare a costituire un motivo di esclusione se esso rappresenta un rischio per la sicurezza e la qualità del sangue. Per Pink Cross, network gay leadership e fels, fondarsi su una giustificazione oggettiva sottolinea meglio la necessità di criteri di esclusione basati sull’evidenza che un rimando al divieto costituzionale di discriminazione. Poiché l’orientamento sessuale non è equiparabile al comportamento reale (MSM), preferirebbero inoltre una formulazione che non utilizzi l’espressione «orientamento sessuale», ma che escluda di principio il criterio del sesso e si basi invece sul comportamento individuale a rischio.