Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 12 pagine
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4.3.2.2 Ammissibilità della disparità di trattamento a determinate condizioni
Altre cerchie interessate: considerato che le caratteristiche biologiche del donatore e gli aspetti ivi connessi o l’origine dei donatori di sangue e di suoi derivati costituiscono un aspetto essenziale sotto il profilo della qualità e della sicurezza, le organizzazioni trasfusionali si chiedono se sia corretto e opportuno inserire in questa legge un articolo di non discriminazione generale relativo all’autorizzazione alla donazione. Gli aspetti della sicurezza dei pazienti, del principio di precauzione e di economicità possono essere tutti in contraddizione con il divieto di discriminazione nei confronti dei donatori. È dunque indispensabile, a loro avviso, che i principi e la competenza in materia di valutazione e di decisione in quest’ambito siano esplicitamente sanciti nel nuovo articolo di legge, con particolare riferimento alla ponderazione tra sicurezza dei pazienti e dei prodotti, all’accettabilità, all’economicità e al rispetto della Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 1995 su preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti. Viene pertanto formulata al riguardo una proposta di integrazione.
4.3.2.3 Potenziale superfluità di un adeguamento a livello di LATer
Cantoni: BS fa presente che i disciplinamenti in materia di donazione del sangue contemplati nella LATer e nell’OAMed ottemperano già al divieto di discriminazione sancito nella Costituzione federale. Richiamandosi a una nozione di diritto costituzionale si rischierebbe pertanto di svuotare di sostanza lo scopo della LATer, segnatamente la protezione della salute umana. Il Cantone suggerisce dunque di discutere approfonditamente questo punto con gli uffici federali competenti. Per ZH il divieto di discriminazione discende già dall’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale. Applicandosi questo a tutti gli ambiti della vita, il Cantone non ritiene dunque necessario sancirlo ulteriormente a livello di legge e caldeggia la rinuncia all’introduzione dell’articolo 36 capoverso 2bis LATer.
Altre cerchie interessate: HUG Genève fa presente che il divieto di discriminazione è un principio costituzionale già previsto all’articolo 8 Cost. I criteri di esclusione non sono previsti nella LATer o nelle relative ordinanze, bensì nelle prescrizioni nazionali vincolanti per i centri di donazione. Sono dunque in primo luogo queste ultime a dover essere nuovamente ri-valutate e approvate da Swissmedic in modo tale da essere compatibili con il divieto di discriminazione, in particolare per quanto concerne il criterio dell’orientamento sessuale.
4.3.2.4 Altre richieste in merito alla discriminazione
Cantoni: il Consiglio di Stato di AG appoggia la creazione di una base legale tesa a impedire un’inutile discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Devono tuttavia essere opportunamente prese in considerazione nel processo legislativo le raccomandazioni del gruppo di esperti sulle malattie infettive. Anche BE è del parere che si debbano attendere le raccomandazioni del gruppo di esperti sulle malattie infettive prima di procedere, poiché sono queste che diranno se il mantenimento generalizzato in Svizzera del termine di attesa di 12 mesi per gli MSM sia oggettivamente fondato. BL propone un’integrazione all’articolo 36 capoverso 3 in virtù della quale il Consiglio federale potrà non solo disciplinare i requisiti, ma anche delegarne il disciplinamento, per esempio al Consiglio d’Europa o alle società specializzate.
Partiti: il PLR approva i previsti adeguamenti (relativi all’art. 36 cpv. 2bis) secondo cui i criteri di esclusione non devono discriminare nessuno, in particolare non per l’orientamento sessuale. L‘UDC sostiene invece il progetto a condizione che resti possibile l’esclusione di certi gruppi di persone o di certi criteri sulla base di conoscenze scientifiche e nell’interesse della sicurezza dei pazienti.