Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 50 pagine
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Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietto illustrativo
Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione
(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTab)
Art. 8
Art. 8
1 Un prodotto del tabacco o una sigaretta elettronica sono considerati prodotti nel Paese in cui hanno assunto la loro forma e le loro proprietà caratteristiche definitive.
2 In alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».
Cinque Cantoni13, PSS, EKSN, organizzazioni del settore sanitario14, ACSI e SKS chiedono la modifica del capoverso 2 in: «Se un Paese di produzione non può essere chiaramente identificato ai sensi del capoverso 1, tutti i Paesi devono essere elencati singolarmente secondo la fase di produzione.» NE e organizzazioni del settore sanitario15 chiedono lo stralcio del capoverso 2.
Sezione 2 Forma delle indicazioni obbligatorie e del foglietto illustrativo Art. 9 Forma delle indicazioni obbligatorie
(art. 10 cpv. 3 LPTab)
Art. 9
1 Le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 10 capoversi 1 e 2 LPTab e 13 capoversi 1–3 della presente ordinanza devono essere stampate sull’imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche in modo indelebile, ben visibile e con caratteri facilmente leggibili.
2 Sull’imballaggio dei prodotti diversi dalle sigarette tali indicazioni possono figurare su etichette adesive non rimovibili.
3 I testi di avvertenza previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all’articolo 13 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza, devono rispettare le regole tecniche concernenti la presentazione riportate all’allegato 1 numero 1.
Secondo NE, «con caratteri facilmente leggibili» dovrebbe essere precisato.
Art. 10 Forma del foglietto illustrativo
(art. 17 cpv. 4 LPTab)
Art. 10
1 Il testo del foglietto illustrativo previsto all’articolo 17 capoverso 1 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve essere di dimensioni ben visibili e con caratteri facilmente leggibili. 2 Se le indicazioni previste all’articolo 17 capoverso 2 LPTab non figurano nel foglietto illustrativo contenuto nell’imballaggio, devono essere agevolmente accessibili in forma elettronica. Il foglietto illustrativo deve indicare l’indirizzo elettronico o il quick response code (codice QR) che consente di accedere a tali indicazioni.
Secondo 22 Cantoni16, GDK, VKS, KKBS e VKCS, sarebbe meglio precisare quali indicazioni (dall’elenco di cui all’art. 17 cpv. 2 LPTab, in particolare le lettere c–g) devono essere obbligatoriamente stampate sull’imballaggio. Secondo 24 Cantoni17, PSS, GDK, EKSN, KKBS, TPF, VKCS, VKS, VKZS, organizzazioni del settore sanitario18, ACSI e SKS, i foglietti illustrativi devono figurare su un sito web allestito in modo neutrale.
13GE, SH, TI, VD, VS
14AS, AT e simili, LPV, pharmaSuisse, PSV, Swiss Olympic, Unisanté
15Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, Infodrog
16AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
17AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
18AT e simili, DOJ, FMH, Föderation der Suchtfachleute, FS, GELIKO, GREA, Infodrog, KIS, LPV, mfe, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, SDH, SDV, SGAIM, SGP, SPHD, SSPH+, Swiss Olympic, TPF, Unisanté, vsao, ZFPS