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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 12 pagine
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Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
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Sezione 2: Criteri per determinare l’equivalenza
Art. 3
1L’equivalenza degli attestati di maturità è determinata in base ai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un apposito piano quadro degli studi.
2I requisiti minimi del piano quadro degli studi riguardano:
a. le competenze di base per l’attitudine generale agli studi universitari;
b. l’inclusione degli ambiti d’insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali, e dell’interdisciplinarità;
c. il lavoro di maturità.
Sezione 3: Condizioni e requisiti minimi
Art. 4 Principio
Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:
a. nel Cantone interessato sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6; e
b. il ciclo di maturità soddisfa i requisiti minimi di cui agli articoli 7–31.
Art. 5 Orientamento professionale, universitario e di carriera
Gli allievi possono usufruire di un servizio di consulenza gratuito per l’orientamento professionale, universitario e di carriera.
Art. 6 Pari opportunità
1Sono state adottate misure appropriate per garantire le pari opportunità nella transizione dalla scuola dell’obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale.
2Gli adulti hanno la possibilità di conseguire un attestato di maturità liceale
mediante una seconda formazione.
3Occorre garantire un dialogo costante tra le scuole dell’obbligo e i licei nonché tra i licei e le scuole universitarie.
Art. 7 Scuole di maturità
Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.