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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 12 pagine
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Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
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Art. 31 Presentazione di rapporti
Le scuole redigono dei rapporti all’attenzione della Commissione svizzera di maturità (CSM) affinché quest’ultima possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.
Sezione 4: Esperienze pilota e scuole svizzere all’estero
Art. 32
Su proposta della CSM possono essere concesse delle deroghe ai requisiti minimi di cui agli articoli 7–31 per i seguenti scopi:
a. per svolgere esperienze pilota limitate nel tempo;
b. per le scuole svizzere all’estero.
Sezione 5: Presentazione delle domande e riconoscimento
Art. 33 Presentazione delle domande
Le domande di riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o
riconosciuti a livello cantonale e le domande di deroga ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota devono essere presentate alla CSM da parte del Cantone competente.
Art. 34 Riconoscimento
1Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.
2Le deroghe ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota sono considerate valide se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 15 febbraio 19953 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità è abrogata.
3 RU 1995 1001; 2007 3477; 2018 2669