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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 12 pagine
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Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
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Art. 10 Corpo docente
1L’insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e
scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria il titolo richiesto è un master
universitario.
2È garantita la formazione continua periodica dei docenti.
Art. 11 Piano di studio
1L’insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.
2Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE.
3Esso si ispira a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni.
Art. 12 Discipline
1L’offerta delle discipline comprende almeno un ambito fondamentale e un ambito a scelta nonché la materia sport.
2L’ambito fondamentale è composto dalle discipline fondamentali.
3L’ambito a scelta è composto da un’opzione specifica, da un’opzione
complementare e dal lavoro di maturità.
Art. 13 Discipline fondamentali
1Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l’attitudine generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società.
2Le discipline fondamentali sono:
a. la lingua nazionale impiegata come lingua d’insegnamento nella scuola (lingua d’insegnamento);
b. una seconda lingua nazionale;
c. una terza lingua nazionale, l’inglese, il latino o il greco (terza lingua);
d. la matematica;
e. l’informatica;
f. la biologia;
g. la chimica;
h. la fisica;
i. la geografia;
j. la storia;
k. l’economia e il diritto;