Progetto
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
«%ASFF_YYYY_ID»
(Variante 2 per la consultazione)
a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
b non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4;
c. nelle note d’esame il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e
d. non sono state attribuite più di due note d’esame inferiori al 4.
3Per il conseguimento dell’attestato di maturità sono ammessi al massimo due tentativi d’esame.
Art. 29 Attestato di maturità
1Nell’attestato di maturità figurano:
a. la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;
b. la menzione: «Attestato di maturità del DATA, rilasciato secondo gli atti normativi sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale emanati dal Consiglio federale e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione»;
c. il nome della scuola che lo rilascia;
d. il cognome, il nome, il luogo di origine e la data di nascita del titolare; per gli stranieri anche la cittadinanza e il luogo di nascita;
e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l’attestato;
f. le note delle materie di cui agli articoli 13–15;
g. il titolo del lavoro di maturità;
h. la firma dell’autorità cantonale competente e di un membro della direzione scolastica.
2Nell’attestato di maturità possono inoltre figurare:
a. le note di altre materie stabilite a livello cantonale diverse da quelle di cui agli articoli 13 –15 e di altre materie secondo l’articolo 16;
b. la dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi della presente ordinanza.
Art. 30 Garanzia e sviluppo della qualità
Le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità.