Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 10 pagine
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4.5 Armonizzazione degli atti normativi per garantire l’equivalenza degli attestati svizzeri di maturità Articolo 8
Sul piano tematico l’articolo riprende il contenuto dell’articolo 7 dell’Accordo amministrativo.
Per garantire l’equivalenza dell’attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche dell’ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 199821 sull’esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l’ORM e il RRM e coordinate con la CDPE.
In questo modo si tiene conto dello spirito di partenariato che caratterizza la maturità liceale.
4.6 Forum svizzero maturità liceale Articolo 9: Principio
L’istituzione di un forum nazionale specializzato è necessaria per portare avanti la gestione e lo sviluppo della maturità liceale nonché per consentire ed eventualmente intensificare l’interazione tra i gruppi di lavoro che si occupano di maturità liceale. Inoltre, sarà possibile migliorare notevolmente il dialogo e la collaborazione tra le regioni linguistiche. Il Forum, istituito a livello strategico, integra opportunamente le funzioni svolte dal monitoraggio dell’educazione e dagli organismi responsabili del riconoscimento degli attestati di maturità.
Articolo 10: Compiti
Il capoverso 1 stabilisce il compito di garantire i contatti e l’interazione a livello nazionale tra i gruppi di lavoro e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.
In base al capoverso 2 il Forum garantisce inoltre il dialogo in materia di gestione e sviluppo della maturità liceale e coordina eventuali misure. Tutto ciò presuppone la comprensione reciproca tra i vari gruppi d’interesse. Per raggiungere questo obiettivo se necessario è possibile dare seguito alle proposte accantonate nell’ambito del progetto SML (cfr. rapporto esplicativo sul P-ORM).
Il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo dei temi di cui si occuperà il Forum, tra cui la transizione dal livello formativo di provenienza (secondario II) verso il livello formativo di destinazione (scuole universitarie) nonché le questioni e le tematiche collegate (lett. a). In questo contesto svolge un ruolo centrale il tema delle pari opportunità: per poter contribuire all’adempimento del principio sancito nell’articolo 6 P-ORM occorre infatti considerare i risultati del rapporto sul sistema educativo svizzero o dei progetti pilota cantonali. Altri temi di cui si occuperà il Forum sono i seguenti: la digitalizzazione e il suo impatto sulla didattica e sull’apprendimento (lett. b), la formazione e la formazione continua dei docenti (lett. c) e la ricerca su tematiche pertinenti (lett. d).
Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può elaborare o commissionare analisi e raccomandazioni (cpv. 4). Al di là di questi aspetti il forum non ha alcuna competenza decisionale.
Articolo 11: Composizione e organizzazione
La presidenza del Forum è assunta ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE
(cpv. 1).
Nel capoverso 2 sono elencati gli altri membri del Forum oltre alla SEFRI e alla SG CDPE.
Si tratta innanzitutto di un membro della direzione del Centro svizzero di coordinamento per la ricerca educativa (CSRE, lett. a) e di un membro della direzione del Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES, lett. b).
Seguono un membro della presidenza della Camera delle alte scuole pedagogiche appartenente alla delegazione Insegnamento della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities, lett. c), uno della presidenza della Camera delle scuole universitarie appartenente alla delegazione Insegnamento di swissuniversities (lett. d), un membro della presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS, lett. e), uno della CSM (lett. f), uno della Conferenza svizzera degli uffici delle
21 RS 413.12