Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 10 pagine

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Il testo della lettera d corrisponde a quello dell’attuale articolo 3 capoverso 6. Dal punto di vista del contenuto non ci sono variazioni (a parte la sostituzione di DFI con DEFR) e la CSM continua a svolgere il compito di esaminare all’attenzione delle due autorità le questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità15.

La lettera e è nuova e attribuisce alla CSM il compito di formulare una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE (su loro richiesta) in cui si chiede di derogare ai requisiti minimi per il riconoscimento se circostanze particolari lo richiedono. La pandemia di COVID-19 ha infatti messo in luce la necessità di adottare una regolamentazione uniforme a livello nazionale per le situazioni di emergenza.

La lettera f affida esplicitamente alla CSM la competenza di emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità sia durante il ciclo di maturità sia nel contesto dell’esame finale. Tra queste rientrano in particolare le misure per la compensazione degli svantaggi, che va a integrare quanto stabilito nell’articolo 6 P-ORM. Quest’ultimo sancisce la promozione delle pari opportunità soprattutto nelle transizioni da un livello all’altro e durante il ciclo di maturità liceale.

La lettera g contiene una nuova disposizione in base alla quale la CSM può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue. La maturità plurilingue è un’ulteriore «etichetta» che può essere riportata su un attestato di maturità riconosciuto, senza pregiudicarne né la qualità né lo scopo, ovvero consentire l’ammissione agli studi universitari. L’attestato contiene un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico. Questa norma sostituisce l’articolo 18 ORM/RRM («Maturità bilingue») ed è completata dall’articolo 29 capoverso 2 lettera a P-ORM.

Articolo 5: Compiti nell’ambito dell’esame svizzero di maturità e dell’esame complementare

Questa disposizione riprende quanto stabilito nell’articolo 3 capoverso 3 nonché nelle sezioni III e IV dell’Accordo amministrativo, in cui sono disciplinati i compiti della CSM.

Analogamente al diritto vigente, la CSM organizza l’esame svizzero di maturità conformemente alle relative disposizioni particolari (cpv. 1) contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 199816 sull’esame svizzero di maturità.

A complemento dei cicli di formazione cantonali riconosciuti e per favorire le pari opportunità, da alcuni decenni vengono organizzati gli esami svizzeri di maturità centralizzati. Si tratta di esami per i quali non vi sono prescrizioni in materia di tempistiche, contenuti e preparazione e il cui scopo è consentire di sostenere l’esame di maturità a coloro che si preparano da autodidatti o presso un istituto non riconosciuto. In base al capoverso 1, l’organizzazione di questi esami di maturità «liberi» rimane di competenza della CSM.

Secondo il capoverso 2 la CSM esercita la vigilanza sull’esame complementare per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero. In proposito sono determinanti l’ordinanza del 2 febbraio 201117 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali nonché l’omonimo regolamento della CDPE del 17 marzo 201118.

Dal 2005 in Svizzera i titolari di un attestato federale di maturità professionale possono accedere alle università e ai politecnici federali previo superamento di un apposito esame complementare. Dal 2017 questa possibilità viene offerta anche ai titolari di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

Il capoverso 3 attribuisce alla CSM il compito di esercitare la vigilanza sull’esame complementare in tutta la Svizzera. Come avvenuto finora, la CSM può scegliere se svolgere gli esami complementari autonomamente oppure delegarli alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti.

In aggiunta a quanto stabilito nei capoversi da 1 a 3, la CSM ha redatto delle linee guida dettagliate in base alle quali la SEFRI organizza due volte all’anno gli esami centralizzati nelle tre regioni linguistiche del Paese. Queste attività sono ora di competenza dell’ufficio della segreteria CDPE addetto all’organizzazione degli esami (cfr. art. 6 cpv. 3 Con-ML).

15 Durante la pandemia di COVID-19, nell’autunno del 2020 la CSM ha infatti svolto questo compito, decidendo di adottare soluzioni alternative per il 2021 e in seguito anche per il 2022 (Coronavirus: nel 2021 gli esami di maturità e gli esami finali di tirocinio si svolgeranno regolarmente).

16 RS 413.12

17 RS 413.14

18 www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II