Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 10 pagine

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4.4 Commissione svizzera di maturità Articolo 3: Principio

Analogamente all’Accordo amministrativo in vigore, il capoverso 1 incarica il Consiglio federale e la CDPE di gestire una commissione comune denominata «Commissione svizzera di maturità» (CSM). Viene poi introdotta una piccola modifica terminologica: la sigla «CSM» sostituisce il sostantivo «Commissione».

Il capoverso 2 stabilisce il principio per cui la CSM è responsabile della preparazione del riconoscimento degli attestati di maturità liceale di cui all’articolo 1.

Inoltre, conformemente al capoverso 3, la CSM si occupa anche dello svolgimento dell’esame svizzero di maturità ed esercita la vigilanza sull’esame complementare.

Articolo 4: Compiti nell’ambito del riconoscimento

Come l’articolo 3 dell’Accordo amministrativo, questo articolo disciplina i compiti della CSM nell’ambito del riconoscimento; tuttavia l’elenco viene esteso e suddiviso in tre capoversi. I primi due illustrano i compiti principali della CSM, mentre il terzo disciplina quelli rimanenti.

Dal punto di vista del contenuto il capoverso 1 corrisponde all’articolo 3 capoverso 1 e al primo periodo del capoverso 2 dell’accordo vigente. A parte la sostituzione del DFI con il DEFR (autorità compente dal 2013), la fattispecie disciplinata dall’articolo rimane invariata. La CSM è tenuta a verificare l’adempimento delle norme concernenti l’orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità (cfr. art. 5 e 6 P-ORM), nonché il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero (cfr. art. 7 segg. P-ORM). Inoltre, sottopone al DEFR e alla CDPE una raccomandazione sul riconoscimento degli attestati di maturità. Il riconoscimento rimane di competenza delle autorità politiche federali e cantonali.

La verifica di cui al capoverso 2 avviene a intervalli regolari e le modalità devono essere disciplinate nel regolamento della CSM. Saranno incluse anche le misure richieste dai Cantoni per quanto riguarda la garanzia e lo sviluppo della qualità (cfr. art. 30 ORM). La realizzazione di questo compito si lega a quanto stabilito nel nuovo articolo 31 P-ORM: l’attività di reporting delle scuole nei confronti della CSM rappresenta infatti un importante strumento di verifica (la redazione dei rapporti deve essere disciplinata senza eccessive formalità burocratiche e non è paragonabile alla procedura, lunga e complessa, per il rilascio del primo riconoscimento, cfr. rapporto esplicativo P-ORM). Inoltre, la CSM può essere incaricata di svolgere una verifica specifica per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, della CDPE o del DEFR14.

Il capoverso 3 lettera a riprende in parte il contenuto dell’articolo 3 capoverso 4 dell’accordo. La CSM mantiene la competenza di esaminare le domande per l’autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo. Dopo tale verifica formula una raccomandazione indirizzata alla CDPE e al DEFR, che d’ora in poi sono responsabili dell’autorizzazione di tutte le deroghe all’ORM e al RRM. La competenza, finora attribuita alla CSM, viene affidata a un’autorità in quanto le esperienze pilota hanno un effetto pregiudiziale che presuppone ragionevolmente la competenza di un’autorità. Inoltre, viene sancita esplicitamente la durata limitata di queste esperienze.

La lettera b disciplina la procedura per la valutazione delle esperienze pilota: sulla base delle informazioni raccolte, la CSM formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE per stabilire se i requisiti minimi contenuti negli atti normativi devono essere adeguati. Pertanto, sia l’autorizzazione delle esperienze pilota sia il loro inserimento nella procedura standard dipendono dalla presentazione di un’apposita richiesta alle autorità competenti (DEFR e CDPE) da parte della CSM.

Nella lettera c viene affidato alla CSM il compito di esaminare le domande di deroga al regolamento per le scuole svizzere all’estero e di sottoporle al DEFR e alla CDPE. La procedura è impostata in maniera analoga a quella della lettera b (esperienze pilota) ma in questo caso non sono previste scadenze né limitazioni temporali.

14 Si tratta di una specie di «sistema di allerta precoce», che dovrebbe consentire alla CSM di individuare eventuali aspetti problematici da approfondire.