Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 10 pagine

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Articolo 6 Composizione e organizzazione

Questo articolo riprende in gran parte le disposizioni contenute nell’articolo 4 vigente.

In base al capoverso 1 la CSM può contare al massimo 25 membri. In questo modo sono rappresentati i principali «stakeholder»: gli «acquirenti» dei maturandi (università, PF, alte scuole pedagogiche), i direttori dei licei svizzeri (CDLS), i docenti delle scuole secondarie (SSISS), le amministrazioni cantonali (SMAK) e le scuole private (FSSP).

Come stabilito dal capoverso 2, invece che dal Dipartimento (DEFR o DFI), d’ora in poi la metà dei membri sarà nominata dal Consiglio federale. In questo modo si tiene conto delle norme federali sulla corporate governance, che si applicano alle organizzazioni e alle imprese che adempiono compiti della Confederazione, sono giuridicamente autonome e sono di proprietà della Confederazione o di cui la Confederazione detiene una partecipazione di maggioranza o principale. Questi principi si applicano per analogia anche alle commissioni decisionali che – come la CSM – non sono giuridicamente autonome19. La durata dei mandati è sempre di quattro anni, ma nessun membro può rimanere in carica più di 12 anni. L’altra metà dei membri è nominata dalla CDPE che, d’intesa con la Confederazione (rappresentata dal DEFR), nomina anche il presidente.

In continuità con il diritto vigente, il capoverso 3 stabilisce che la CSM ha a disposizione una segreteria amministrativamente subordinata alla SEFRI. La novità è costituita dalla suddivisione della segreteria in due uffici che si occupano rispettivamente di riconoscimento e di organizzazione degli esami (cfr. anche art. 7 cpv. 3 Con-ML). Lo scopo di questa misura è permettere il trattamento prioritario delle questioni concernenti il riconoscimento, cosa non sempre possibile all’interno dell’attuale struttura.

In linea con l’accordo vigente, conformemente al capoverso 4 la CSM adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE. A parte la sostituzione di DFI con DEFR, il contenuto del capoverso rimane invariato.

Articolo 7: Finanziamento

L’articolo, che non si intitola più «Finanze» bensì «Finanziamento», specifica all’interno del capoverso 3 le modalità della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, già ora paritaria.

Il capoverso 1 stabilisce che il presidente riceve un’indennità annua, mentre i membri ricevono un’indennità per la partecipazione alle riunioni e per le altre attività della Commissione.

Il capoverso 2 fissa invece l’importo delle indennità per il lavoro della Commissione, contenuto nel regolamento della CSM. Si sottolinea inoltre che i costi delle indennità sono assunti equamente da entrambi gli enti responsabili della Commissione.

Il capoverso 3 illustra la chiave di ripartizione e disciplina i costi della segreteria della CSM i quali, in linea con la nuova suddivisione della segreteria, vengono registrati separatamente.

Per quanto riguarda l’ufficio di segreteria addetto al riconoscimento (lett. a) viene stabilito esplicitamente quanto segue: la ripartizione paritaria dei costi tra Confederazione e CDPE è fissata per contratto e opportunamente preventivata; a tal fine ogni due anni la SEFRI determina i costi complessivi e li mette a preventivo.

La lettera b precisa quali sono i costi a carico dell’ufficio di segreteria addetto all’organizzazione degli esami, mentre le relative modalità sono disciplinate in un’apposita ordinanza federale20. La partecipazione della CDPE si limita un sostegno di tipo non monetario: i Cantoni permettono ai docenti liceali di partecipare agli esami centralizzati assegnando loro appositi congedi. Inoltre, nei limiti del possibile sostengono l’organizzazione degli esami mettendo a disposizione aule e locali adeguati.

19 FF 2006 7545. Cfr. anche Basi (admin.ch), con ulteriori riferimenti.

20 Ordinanza del 3 novembre 2010 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari, RS 172.044.13