Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 10 pagine

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Già prima che le disposizioni costituzionali sulla formazione fossero riformate, il 16 gennaio e il 15 febbraio 1995 il Consiglio federale svizzero e la CDPE avevano ribadito la competenza comune per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale mediante la firma dell’Accordo amministrativo.

Quest’ultimo disciplina le modalità con cui Confederazione e Cantoni svolgono congiuntamente questo compito. Già nel 1995 nell’ingresso dell’accordo si suggellava la necessità di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera, con la consapevolezza del fatto che ciascuna parte poteva impegnarsi giuridicamente soltanto nel proprio ambito di competenza. Ne seguì l’emanazione di atti normativi paralleli e di uguale tenore, ovvero l’ordinanza sulla maturità (ORM) e il regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), da un lato, nonché l’ordinanza e il regolamento sull’esame complementare «passerella»8, dall’altro.

Nell’articolo 2 fu designata come istanza di riconoscimento comune la CSM, mentre i suoi compiti, la composizione, l’organizzazione e le finanze furono disciplinati nelle disposizioni seguenti (art. 3, 4 e 5). Alla CSM fu affidata la responsabilità di organizzare gli esami di maturità centralizzati e gli esami complementari per coloro che desideravano conseguire un titolo per accedere alle università senza frequentare i cicli di formazione cantonali (art. 6, 7, 7a, 7b). Le disposizioni finali disciplinano le formalità per quanto riguarda la revoca (art. 8), l’approvazione e l’entrata in vigore (art. 9).

3 Punti essenziali del progetto di revisione

La revisione totale dell’Accordo amministrativo non modifica i principi sanciti finora: il testo continua a coordinare il riconoscimento della maturità nel suo complesso, la CSM come istanza di riconoscimento comune nonché gli esami di maturità centralizzata e gli esami complementari. L’oggetto dell’accordo viene integrato con aspetti legati alla governance e alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

Inoltre, la revisione totale permette il necessario adeguamento sul piano formale e materiale di alcune disposizioni e prevede l’aggiunta di nuovi articoli. Sono state applicate le seguenti linee di indirizzo:

(1) attuazione parallela delle novità nell’ORM e nel RRM: si tratta di modifiche e precisazioni che

riguardano i compiti e le competenze della CSM;

(2) modifica delle autorità competenti: l’autorità di nomina della CSM e la competenza a livello federale

vengono adeguate in base ai criteri di corporate governance della Confederazione9; ciò significa che d’ora in poi la CSM sarà nominata dal Consiglio federale e non più dal Dipartimento (DEFR);

(3) precisazioni organizzative sulla segreteria della CSM: il finanziamento congiunto della segreteria viene

disciplinato in maniera differenziata e l’organizzazione degli esami viene separata dagli altri compiti della segreteria;

(4) creazione del nuovo «Forum svizzero maturità liceale»: il nuovo organismo consente agli stakeholder

della maturità liceale di interagire in maniera continua contribuendo all’adempimento del mandato costituzionale condiviso da Confederazione e Cantoni.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Titolo __________

Nel quadro della revisione totale il titolo dell’accordo viene modificato: non si chiamerà più «Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità» bensì «Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell’ambito della maturità liceale (Con-ML)». In questo modo viene scelta una denominazione al passo con i tempi e si tiene conto del fatto che, con la creazione del forum, l’oggetto del testo non si limita esclusivamente agli aspetti che concernono il riconoscimento.

8 RS 413.14 e RC 4.2.1.3

9 FF 2006 7545. Cfr. anche Basi (admin.ch), con ulteriori riferimenti.