Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine

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prestazioni ambulatoriali siano in grado di ripartire i propri costi di produzione per singola prestazione in funzione del modello di costo. Questa modalità di ripartizione è stata ripetutamente richiesta dal Tribunale amministrativo federale, malgrado spesso i partner tariffali non siano in grado di soddisfare tali esigenze. Di conseguenza, in aggiunta alla trasmissione dei dati, sarebbe necessario un modello di determinazione dei costi e delle prestazioni per i dati ambulatoriali. ZG osserva inoltre che il capoverso 2 si riferisce a dati già forniti all’UST, mentre l’articolo 47b LAMal, e dunque l’articolo 59f capoverso 1, si riferiscono alla trasmissione di dati al Consiglio federale o ai governi cantonali competenti. Andrebbero quindi chiarite le modalità del flusso di informazioni tra l’UST e i Cantoni.

Secondo ZH, la disposizione che rende possibili in linea di principio più rilevazioni di dati in parallelo nel settore delle cure ambulatoriali può condurre, a seconda delle circostanze, a problemi nelle procedure cantonali di approvazione e di fissazione delle tariffe. Sarebbe auspicabile una rilevazione di dati unitaria per tutti i fornitori di prestazioni.

Per BE è difficile giudicare se i dati enumerati nell’articolo 59f capoverso 1 possano coprire le esigenze cantonali in ogni caso concreto. Nell’elenco manca per esempio il numero di unità di prestazione fatturate, ossia il numero di valori del punto tariffale, che sono invece di centrale importanza per l’esame delle tariffe. Inoltre, data l’enumerazione dettagliata, non sarebbe chiaro se nel settore delle cure ambulatoriali i Cantoni possano esigere ulteriori dati a livello cantonale o addirittura nazionale. BE dubita per altro che tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali siano in grado di fornire, in caso di necessità, i dati e le informazioni richiesti. Bisognerebbe quindi rinunciare a elencare in modo così dettagliato i dati sulle tariffe da comunicare nel settore delle cure ambulatoriali. In questo ambito mancherebbero attualmente direttive comparabili a quelle del settore delle cure stazionarie, che consentano una comunicazione dei dati secondo standard omogenei. Quale soluzione minima, BE propone quindi di integrare l’articolo 59f OAMal nel senso di permettere al DFI e/o all’istituenda organizzazione per le strutture tariffali di cui all’articolo 47a LAMal di emanare direttive dettagliate in merito al formato e alla struttura della trasmissione dei dati. A medio termine, bisognerebbe verificare la possibilità di puntare a una determinazione uniforme a livello nazionale dei costi e delle prestazioni anche per quanto riguarda il settore delle cure ambulatoriali.

Secondo VS, si tratta di una soluzione minima e il DFI o l’istituenda organizzazione per le strutture tariffali dovrebbero emanare direttive dettagliate in merito al formato e alla struttura della trasmissione dei dati. Per GE, bisognerebbe attribuire alla Confederazione la competenza di sviluppare e imporre un formato per i dati del settore ambulatoriale.

Secondo JU, per quanto riguarda l’articolo 59f capoverso 1 lettera b numero 1, in tale contesto si parla più comunemente di «tasso» e non di «volume» di occupazione. In merito all’articolo 59f capoverso 1 lettera d, JU rileva invece che mancano i dati relativi alla formazione e alla formazione continua. Ritiene inoltre che la formulazione dell’articolo 59f capoverso 1 lettera e andrebbe migliorata e che a livello di sistematica potrebbe essere stralciato dall’articolo 59f capoverso 1 lettera f numero 2 l’aggettivo «ambulatoriali». JU approva infine l’articolo 59f capoverso 2, che mira a evitare una doppia rilevazione dei dati di cui al futuro articolo 47b LAMal, limitando così il consumo di informazioni, i ciberrischi e gli oneri per i fornitori di dati.

Per VD, bisognerà anche chiarire se questo articolo consenta di richiedere dati individuali (in forma anonimizzata) per assicurato o fornitore di prestazioni. Il Cantone sostiene, infatti, che per costruire un modello tariffale e per verificare la qualità dei dati (nonché per un benchmarking dei costi a livello nazionale) sono indispensabili dati individuali. Un altro aspetto cruciale, secondo VD, è che Cantoni e assicuratori ottengano gli stessi dati. I partner tariffali e l’autorità che approva le tariffe dovrebbero, in effetti, disporre delle stesse informazioni.

In merito all’articolo 59f capoverso 1 lettera c, VD esorta la Confederazione ad assicurarsi che questa norma sia sufficiente a garantire che i dati sulla produzione e i costi gestionali vengano forniti separatamente secondo la tariffa applicabile (Tarmed, analisi di laboratorio,