Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 14 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2022 entrambe le Camere federali hanno adottato il decreto federale concer- nente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto

deIl’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale)1. Il secondo pilastro introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese. Per l’attuazione a livello nazionale, il decreto federale prevede una procedura per gradi. La nuova norma costituzionale attribuisce alla Confederazione la competenza di attuare il progetto dell’OCSE e del G20. Le disposi- zioni transitorie autorizzano il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l’imposizione minima a livello di ordinanza. La disposizione transitoria contiene parametri giuridicamente vincolanti per l’ordinanza temporanea del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione la prima parte della futura ordinanza prima an- cora che il decreto federale fosse oggetto dei dibattiti parlamentari, al fine di consentirne l’en- trata in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024. I punti prioritari di questa parte dell’ordinanza sono l’applicabilità delle prescrizioni modello dell’OCSE e del G20 e l’imputazione dell’impo- sta integrativa alle unità operative.

Le altre parti dell’ordinanza verranno elaborate e poste in consultazione in un secondo tempo. Esse includono, in particolare, disposizioni concernenti la procedura, i rimedi giuridici e il diritto penale.

2 Consultazione

2.1 Procedura di consultazione

Il 17 agosto 2022 il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto per un’ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordi- nanza sull’imposizione minima, OImM). La procedura si è conclusa il 17 novembre 2022. In totale, sono stati contattati 70 destinatari. Sono pervenuti complessivamente 56 pareri.

L’elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) figura nell’alle- gato.

2.2 Punti essenziali del progetto

L’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost.1 approvato da entrambe le Camere federali attri- buisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l’imposizione minima di cui all’articolo 129a Cost. Con la presente ordinanza il Consiglio fe- derale si avvale di tale competenza. I punti prioritari dell’ordinanza sono l’applicabilità delle prescrizioni modello e l’imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative.

• Applicabilità delle prescrizioni modello: le prescrizioni modello approvate dall’«In- clusive Framework» il 14 dicembre 2021 e pubblicate il 20 dicembre 2021 sono di- chiarate applicabili per mezzo di un rimando. Ciò garantisce il massimo grado di com- patibilità a livello internazionale.

• Imputazione alle unità operative e ripartizione della quota cantonale: il

75 per cento delle entrate derivanti dall’imposta integrativa spetta ai Cantoni. Questi tengono adeguatamente conto dei Comuni. All’imposta integrativa svizzera parteci- pano i Cantoni in cui le unità operative sono corresponsabili dell’imposizione ridotta. In genere non sono considerati i Cantoni in cui le unità operative hanno già oltrepas- sato l’imposizione minima. La ripartizione della quota cantonale avviene

1 Decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese), FF 2022 3216, in attesa della votazione popolare, cit.: decreto federale