Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 14 pagine
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riferite agli utili delle unità operative estere siano riconosciute anche dal punto di vista dell’im- posta preventiva e non comportino conseguenze in termini di imposta preventiva (assenza di una prestazione valutabile in denaro).
ABPS, ASB e VAV chiedono che all’addebito di un’imposta integrativa all’interno del gruppo si applichino unicamente il principio del prezzo come per terzi, le norme del diritto della so- cietà anonima e il diritto in materia di vigilanza.
3.10 Entrata in vigore
Per quanto riguarda la data di entrata in vigore, quasi tutti i partecipanti alla consultazione (ZH, BE, LU, UR, SZ, UR, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU nonché CDCF, CSI, ABPS, amcham, CCIG, CP, economiesuisse, EX- PERTsuisse, FER, GEM, Interpharma, OREF, ASB, ACS, USAM, SwissHoldings, VAV, ZBV e ZHK) sono favorevoli a prendere adeguatamente in considerazione eventuali ritardi a li- vello internazionale e nell’attuazione in altri Paesi.
3.11 Computo di imposte alla fonte estere
Molti partecipanti alla consultazione (ZH, LU, UR, NW, GL, SO, BL, SH, GR, TG, TI, VD e VS nonché CSI, UDC, economiesuisse e OREF) non comprendono il motivo per il quale la disposizione faccia riferimento a una deduzione. Nel calcolo di questo ammontare massimo per il computo di imposte alla fonte estere ritengono opportuno non prendere in considera- zione le imposte integrative.
4 Altre proposte dei partecipanti alla consultazione
4.1 Presentazione dei conti
Diversi rappresentanti dell’economia (ABPS, Raiffeisen, ASB, VAV, VEB) suggeriscono di esplicitare nell’ordinanza quali sono gli standard di presentazione dei conti riconosciuti in Sviz- zera. Ciò in particolare per quanto riguarda le prescrizioni contabili della FINMA, che a parere di questi partecipanti seguono il principio della rappresentazione veritiera e corretta («true and fair view») richiesto secondo il commentario dell’OCSE e non ammettono riserve arbitrarie.
ABPS, ASB e VAV chiedono di disciplinare nell’ordinanza l’audit dei calcoli e delle chiusure contabili secondo le cosiddette norme antierosione della base imponibile a livello mondiale («Global Anti-Base Erosion Rules», GloBE). L’ASA respinge un obbligo di revisione delle basi di calcolo secondo le norme GloBE anche su base facoltativa in quanto ciò costituirebbe una regolamentazione eccessiva («swiss finish») e inutile.
4.2 Procedura
Nell’interesse delle imprese, l’ASA auspica l’adozione di un concetto di sportello unico («one stop shop») ai fini dell’imposizione. La CCIG suggerisce un processo di dichiarazione uni- forme in tutti i Cantoni e un termine massimo di tre anni per l’imposizione dell’imposta.
Il PLR nonché ABPS, economiesuisse, ASB, ASA, VAV, ZBV e ZHK chiedono la creazione di un centro d’informazione per chiarire eventuali dubbi circa l’applicazione dell’imposta inte- grativa. L’UDC si aspetta che nella seconda procedura di consultazione relativa all’OImM si prenda posizione sulle lacune e sulle ambiguità delle prescrizioni modello.
Il Cantone LU auspica di limitare il più possibile l’onere amministrativo che l’attuazione
dell’imposizione minima comporta per le imprese interessate. Le FFS invitano a introdurre agevolazioni amministrative per le imprese che, in ragione di una deduzione sulla sostanza elevata, si presume non siano tenute a versare imposte integrative.