Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 284 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: BAV-011-11/15/2/1/3/1
Diapositiva dalle presentazioni utilizzate negli incontri con le parti interessate
Nell’ambito delle funzioni organizzative, necessarie in particolare per lo sviluppo e la fornitura di funzioni tecniche, l’attenzione si concentra sui seguenti compiti.
• Coinvolgere, coordinare e bilanciare gli interessi degli attori in relazione alle loro esigenze di gestione e di ulteriore sviluppo
• Coinvolgere gli attori interessati in tutti i processi di standardizzazione (formati dei dati, API, servizi tecnici) e definire gli standard per la NADIM
• Monitorare e adattarsi agli sviluppi internazionali nonché fornire supporto specialistico e tecnico agli attori collegati alla NADIM
• Consolidare, integrare e pubblicare i dati
• Volontarietà / obblighi - Il tema è stato oggetto di intense discussioni, dalle quali è emerso che l’approccio più promettente è costituito da una sorta di «doppia volontarietà».
In primo luogo, come già proposto nella consultazione, l’uso e il collegamento alla NADIM devono rimanere facoltativi. In secondo luogo, si deve rinunciare all’obbligo di approntare un insieme minimo di dati (insieme di dati essenziali), successivamente definito dal Consiglio federale e dal gestore, e renderlo liberamente disponibile. Il gestore della MODI dovrebbe però emettere una raccomandazione relativa all’insieme di dati che ritiene opportuno rendere liberamente disponibile (dati aperti).
Pertanto, la LIDMo non deve introdurre alcun nuovo obbligo di fornire dati. I pertinenti requisiti, se del caso, devono essere stabiliti dall’autorità competente nel corrispondente decreto tecnico, come già avviene a livello federale per il traffico viaggiatori concessionario e nel settore oggetto della legge sulla geoinformazione. Dunque, spetta ai Cantoni e ai Comuni emanare i rispettivi requisiti e definire gli obblighi per i servizi di mobilità di loro competenza o per le loro unità interessate.
Le imprese e le organizzazioni devono quindi essere lasciate libere di decidere quali dei loro dati rendere disponibili a tutti gli attori come dati aperti e quali condividere solo con attori selezionati come «dati riservati».
22/284 BAV-D-318B3401/238