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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine
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Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64, 75a, 81, 81a, 82, 83, 87, 87a, 88, 89, 92 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1La presente legge disciplina:
a. la creazione e l’utilizzazione di un’infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI);
b. la creazione, la gestione e lo sviluppo di un’infrastruttura nazionale di interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM) volta a mettere in contatto gli utenti della MODI;
c. la costituzione e l’organizzazione di un ente dei dati sulla mobilità della Confederazione (EDM), preposto alla creazione, alla gestione e allo sviluppo della NADIM;
d. la gestione e lo sviluppo di un sistema di riferimento territoriale per la rappresentazione, lo scambio e la connessione di dati sulla mobilità (Rete dei trasporti CH).
2La legge si prefigge di consentire l’utilizzazione ottimale di dati sulla mobilità e l’interconnessione di offerte di mobilità in modo da contribuire a un sistema di mobilità efficiente in Svizzera.
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
a. dati sulla mobilità: i seguenti dati compresi i rispettivi metadati:
1 RS 101
2 FF