Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 156 Intimazione
L’articolo 156 riprende immutato l’articolo 199 CPP.
L’articolo 156 prevede la consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, di una copia dell’ordine riguardante un provvedimento coercitivo e di una copia dell’eventuale verbale d’esecuzione. Conformemente all’articolo 37 capoverso 2 AP-DPA la consegna può essere effettuata con invio postale raccomandato perché comporta un avviso di ricevimento.
Art. 157 Uso della forza
L’articolo 157 riprende immutato l’articolo 200 CPP.
Art. 158–166 Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone
Gli articoli 158–166 disciplinano la citazione, l’accompagnamento coattivo e le ricerca di persone nell’ambito di un procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questi provvedimenti sono disciplinati dagli articoli 201-211.
Il vigente articolo 42 DPA – la cui materia è ripresa negli articoli 158–165 AP-DPA – disciplina, in modo sommario, la citazione e l’accompagnamento coattivo. La citazione è emessa dal funzionario inquirente. Se l’imputato o il testimone non vi dà seguito, il funzionario inquirente può emettere un mandato di accompagnamento coattivo, che va eseguito dalla polizia. La maggior parte delle autorità penali amministrative effettuano in linea di massima da sé gli interrogatori e non li delegano alla polizia. Alcune di esse devono tuttavia in determinati casi avere la possibilità di delegarli alla polizia, il che sarà possibile in virtù degli articoli 39 e 57 capoverso 4 AP-DPA.
Il CPP disciplina gli ambiti in questione con la precisione che ci si può attendere da una legislazione moderna, permettendo anche la flessibilità necessaria per quanto riguarda la ripartizione delle competenze illustrate sopra tra le autorità penali amministrative e la polizia, una flessibilità che i membri del gruppo di lavoro auspicano anche per il diritto penale amministrativo. Per i tre provvedimenti coercitivi summenzionati – compresa la ricerca di persone, la cui giustificazione non è messa in dubbio nel diritto penale amministrativo – l’avamprogetto propone quindi di riprendere nel DPA per quanto possibile il disciplinamento previsto dagli articoli 201-211 CPP, adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo. Pertanto, in riferimento alla comparizione non è ripreso l’articolo 206 CPP. Questa differenza dal CPP è giustificata poiché nel procedimento penale amministrativo non vi è una fase investigativa riservata per legge alla polizia. Gli eventuali atti della polizia s’iscrivono nell’ambito degli articoli 39 e 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA e in entrambi i casi la direzione spetta comunque all’unità amministrativa, in via di principio con l’intermediario del responsabile dell’inchiesta, e non alla polizia. Per i motivi di questa scelta si vedano i commenti agli articoli 39 e 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA.
Art. 158 Citazione. Forma e contenuto
L’articolo 158 riprende l’articolo 201 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’articolo 160 AP-DPA, che riprende l’articolo 203 CPP prevede delle eccezioni alle condizioni risultanti dall’articolo 158. Non è giustificato prevedere nell’AP-DPA eccezioni più ampie rispetto a quelle del diritto penale ordinario.